Regime forfettario per le partite IVA: le regole per il 2019 e le novità 2020

(foto Shutterstock)

Limiti e novità per le partite IVA

IN COSA CONSISTE

Si tratta di un regime fiscale agevolato dedicato ai titolari delle partite IVA che, per la determinazione del reddito imponibile applica, in maniera appunto forfettaria, delle percentuali prestabilite, differenti a seconda dell’attività svolta.
A partire dal gennaio 2019 il regime forfettario è stato esteso a tutti i titolari di partite IVA, il cui reddito annuo non sia superiore ai 65.000 euro.
A questi contribuenti si applica un’imposta unica (flat tax, cioè tassa piatta) sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali, pari al 15% o, in alcuni casi, al 5%.
Il principale vantaggio del regime forfettario consiste nell’esenzione dall’IVA e dai relativi adempimenti (come dichiarazione IVA e fatturazione elettronica), nonché nell’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

CHI PUÒ ADERIRE AL REGIME FORFETTARIO E A QUALI CONDIZIONI

Possono accedere al regime forfettario i titolari di ditta individuale o i liberi professionisti, che siano titolari di partita IVA.
Dal regime, invece, è escluso:

  • chi partecipa a società di persone, associazioni assimilate o imprese familiari;
  • chi controlla società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano un’attività economica riconducibile, direttamente o indirettamente, a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni;
  • chi esercita la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, o nei confronti di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, a questi datori.

Per l’accesso al regime forfettario, per l’anno 2019, l’unica condizione necessaria è non superare 65.000 euro di ricavi annui.
Solo in presenza di questo limite sarà possibile applicare l’imposta sostitutiva unica del 15%.

In presenza di nuove attività il regime forfettario opera a condizioni ancora più vantaggiose, cioè con imposta pari al 5% per i primi 5 anni di attività.
Si definiscono “nuove” le attività che rispettano tre requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti all’applicazione del regime forfettario, attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non è una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • in caso di prosecuzione di un’attività in precedenza svolta da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario, non deve superare il limite dei 65.000.

REGIME FORFETTARIO: COME SI DETERMINA IL REDDITO IMPONIBILE

Il reddito imponibile, cioè quello da tassare, si ottiene applicando ai ricavi conseguiti uno specifico coefficiente di redditività, variabile dall’86 al 40% a seconda dell’attività svolta.
Esempio: per le attività professionali il coefficiente è pari al 78%. Di conseguenza, un avvocato che percepisce un compenso annuo pari a 30.000 euro avrà un reddito imponibile pari a 23.400 euro (cioè il 78% di 30.000). In questo modo è come se le sue spese ammontassero al 22% (dato che il reddito imponibile è pari al 78%). Ecco spiegato come mai, con questo regime fiscale, non si sottraggono i costi effettivamente sostenuti ma è prevista, in maniera appunto forfettaria, una deduzione percentuale variabile in base all’attività svolta.
Dal reddito determinato forfettariamente vanno sottratti i contributi previdenziali versati nell’anno e si possono dedurre anche le perdite pregresse.
Il reddito così risultante subisce la tassazione del 15% (o del 5% in presenza delle condizioni indicate).

LE NOVITÀ 2020

A partire dal 1° gennaio 2020 viene introdotto un nuovo requisito, in aggiunta a quello del limite dei ricavi per un importo non superiore a 65.000 euro, in relazione alle spese per i compensi al personale o ai collaboratori; tali spese, non dovranno superare la somma annua di 20.000 euro.

Ulteriore novità è rappresentata dal fatto che il regime forfettario è escluso per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro.

Viene poi introdotto un regime premiale per le partite IVA che emetteranno solo fatture elettroniche, consistente nella riduzione dei termini per l’accertamento: verrà infatti ridotto di un anno (si passerà quindi dai 5 ai 4 anni).

L’aumento previsto della flat tax al 20% per i contribuenti con ricavi annui compresi tra 65.001 e 100.000 euro viene abolito e non troverà applicazione.

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