Accertamento sanitario obbligatorio: che cos’è e come funziona

Accertamento sanitario obbligatorio
(foto Shutterstock)

Scopri le norme e gli obblighi in merito alla sorveglianza sanitaria periodica per valutare l’idoneità al lavoro

Secondo il Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008, per essere considerato idoneo al lavoro, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a una serie di visite mediche, progressivamente più approfondite in base alle mansioni che andrà a svolgere.

Nella maggior parte dei casi, i controlli medici vengono effettuati nella fase pre-assuntiva e, successivamente, a intervalli regolari per verificare se i requisiti fisici richiesti siano ancora rispettati.

Tuttavia, non è escluso che possano essere effettuati dei controlli anche in occasione di eventi particolari, ad esempio al rientro da un lungo periodo di malattia. In alcuni casi, invece, visite di questo genere sono addirittura vietate dalla legge.

Ma quali sono gli obblighi e i diritti dei dipendenti riguardo le visite mediche aziendali?

In cosa consiste la visita medica

Le visite mediche ai dipendenti sono state introdotte per tutelare il lavoratore nel luogo di lavoro: attraverso esami clinici e biologici e indagini diagnostiche è possibile, infatti, capire se il soggetto può cominciare a lavorare o può continuare a farlo, in base alle mansioni previste dal suo contratto di lavoro.

Come prevedibile, gli accertamenti medici sono “cuciti su misura”: ad esempio, a un impiegato amministrativo o a un videoterminalista verrà controllata maggiormente la vista rispetto a un operaio addetto ad altri compiti.

Al contrario, per un mulettista potrebbero essere previsti controlli più mirati sulla capacità fisica, o analisi del sangue per escludere l’uso di sostanze stupefacenti, che potrebbero alterare la percezione della realtà e mettere in pericolo il lavoratore e i suoi colleghi.

Quando può avvenire l’aso: accertamento sanitario obbligatorio 

Come già anticipato, l’accertamento sanitario non viene effettuato solo in fase di assunzione, ma viene ripetuto più volte nell’arco del rapporto di lavoro, in particolare:

  • in fase pre-assuntiva, per dichiarare il lavoratore idoneo alla mansione;
  • periodicamente, di norma una volta l’anno, sebbene possa essere prevista una cadenza diversa in base alla valutazione del rischio, secondo il giudizio del medico di base o considerando la normativa in vigore;
  • in occasione di un cambio mansione;
  • prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni;
  • all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, se il dipendente è stato in contatto con agenti chimici, cancerogeni o ritenuti particolarmente pericolosi dalla normativa.

In quali casi non possono essere effettuati gli accertamenti sanitari

Come detto, in alcune circostanze le visite mediche sono espressamente vietate dalla legge. In particolare, non possono essere effettuate per accertare:

  • eventuali stati di gravidanza delle lavoratrici;
  • l’infermità per malattia o infortunio in caso, ad esempio, di un’assenza per malattia: le visite di controllo andranno svolte solo dal medico fiscale incaricato dall’INPS, e non dal medico del lavoro incaricato dal datore.

Informazioni utili sull’accertamento sanitario obbligatorio

Infine, è bene tenere presente alcune particolarità della sorveglianza sanitaria:

  • gli accertamenti sanitari, di norma, sono effettuati durante l’orario di lavoro. Se così non fosse, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti in servizio e quindi essere retribuito di conseguenza;
  • le visite sono sempre completamente gratuite per il lavoratore;
  • le visite mediche preventive, periodiche o in caso di cambio mansione possono avere anche l’obiettivo di verificare eventuali situazioni di dipendenza da alcolici o di assunzioni di sostanze stupefacenti;
  • le visite possono essere richieste anche direttamente dal lavoratore, nel caso in cui il medico competente ipotizzi un collegamento con il rischio lavorativo.

L’esito delle visite andrà riferito al datore di lavoro, in forma scritta, con una copia presentata anche al diretto interessato. Il documento conterrà il giudizio sull’idoneità al lavoro del dipendente (idoneo, parzialmente idoneo o non idoneo), in base alle mansioni che gli spetterebbero.

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