Scopri le norme e gli obblighi in merito alla sorveglianza sanitaria periodica per valutare l’idoneità al lavoro
Secondo il Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008, per essere considerato idoneo al lavoro, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a una serie di visite mediche, progressivamente più approfondite in base alle mansioni che andrà a svolgere.
Nella maggior parte dei casi, i controlli medici vengono effettuati nella fase pre-assuntiva e, successivamente, a intervalli regolari per verificare se i requisiti fisici richiesti siano ancora rispettati.
Tuttavia, non è escluso che possano essere effettuati dei controlli anche in occasione di eventi particolari, ad esempio al rientro da un lungo periodo di malattia. In alcuni casi, invece, visite di questo genere sono addirittura vietate dalla legge.
Ma quali sono gli obblighi e i diritti dei dipendenti riguardo le visite mediche aziendali?
Le visite mediche ai dipendenti sono state introdotte per tutelare il lavoratore nel luogo di lavoro: attraverso esami clinici e biologici e indagini diagnostiche è possibile, infatti, capire se il soggetto può cominciare a lavorare o può continuare a farlo, in base alle mansioni previste dal suo contratto di lavoro.
Come prevedibile, gli accertamenti medici sono “cuciti su misura”: ad esempio, a un impiegato amministrativo o a un videoterminalista verrà controllata maggiormente la vista rispetto a un operaio addetto ad altri compiti.
Al contrario, per un mulettista potrebbero essere previsti controlli più mirati sulla capacità fisica, o analisi del sangue per escludere l’uso di sostanze stupefacenti, che potrebbero alterare la percezione della realtà e mettere in pericolo il lavoratore e i suoi colleghi.
Come già anticipato, l’accertamento sanitario non viene effettuato solo in fase di assunzione, ma viene ripetuto più volte nell’arco del rapporto di lavoro, in particolare:
Come detto, in alcune circostanze le visite mediche sono espressamente vietate dalla legge. In particolare, non possono essere effettuate per accertare:
Infine, è bene tenere presente alcune particolarità della sorveglianza sanitaria:
L’esito delle visite andrà riferito al datore di lavoro, in forma scritta, con una copia presentata anche al diretto interessato. Il documento conterrà il giudizio sull’idoneità al lavoro del dipendente (idoneo, parzialmente idoneo o non idoneo), in base alle mansioni che gli spetterebbero.
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