Scopri tutto sulla nuova riforma che rende possibile ricevere l’assegno di mantenimento anche senza dover attivare un pignoramento
Buone notizie per i genitori o coniugi che ricevono un assegno di mantenimento: in caso di ritardo nel pagamento per oltre 30 giorni, la Riforma Cartabia (entrata in vigore il 30 giugno 2023) ha stabilito, per la parte lesa, la facoltà di poter richiedere il saldo al datore di lavoro o alle altre fonti di reddito del soggetto moroso, eliminando la necessità di avviare un atto di pignoramento.
La Riforma Cartabia ha unificato e parificato le tutele per tutti coloro che hanno diritto all’assegno di mantenimento, consentendo la richiesta di detrazione dallo stipendio a tutti i soggetti che hanno diritto a ricevere l’assegno:
La disposizione sarà valida indistintamente in caso di separazione, divorzio e procedimenti tra ex conviventi. Inoltre, non sarà più tollerata alcuna distinzione tra figli di genitori divorziati o mai sposati.
Infine, la norma fa riferimento anche alla “negoziazione assistita”, un procedimento di separazione e divorzio molto rapido che non richiede la comparizione in Tribunale: l’avente diritto, ora, potrà pretendere il pagamento diretto anche in caso di inadempimento degli obblighi economici assunti in tale occasione.
La norma del codice di procedura civile, stabilita nel nuovo articolo 473 bis numero 37, illustra nel dettaglio l’iter da seguire per ottenere il pagamento diretto.
In primo luogo, il soggetto debitore andrà “messo in mora” tramite una lettera che lo inviti formalmente a saldare il proprio debito. Solo 30 giorni dopo il termine indicato dalla diffida, sarà possibile richiedere il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento.
Per farlo, bisognerà notificare al debitore e al soggetto terzo (il datore di lavoro) il provvedimento in cui è stabilito l’obbligo di mantenimento, come ad esempio la sentenza o l’accordo di separazione/divorzio: con tale comunicazione il creditore chiederà ufficialmente il pagamento diretto delle somme.
Tale procedura, estremamente semplice e celere, non richiede necessariamente l’assistenza da parte di un legale.
Inoltre, la normativa non stabilisce alcuna soglia minima per procedere con la richiesta di pagamento diretto. In altre parole, anche il mancato pagamento di una sola mensilità sarà sufficiente per autorizzare il creditore a procedere.
La norma stabilisce che “il terzo è tenuto al pagamento dell’assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Quando il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute”. Il datore di lavoro, quindi, non potrà rifiutarsi di pagare le somme: in caso contrario, il creditore potrà agire direttamente nei suoi confronti.
A differenza del pignoramento dello stipendio, inoltre, questa norma non prevede alcun limite percentuale: il coniuge/genitore potrà chiedere il versamento dell’intera somma anche laddove questa superi il quinto o la metà dello stipendio del debitore.
La nuova disposizione affronta anche il caso in cui lo stipendio del debitore sia già stato oggetto di pignoramento.
Secondo l’articolo 473 bis numero 37 c.p.c., “qualora il credito dell’obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l’avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell’esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell’assegno”.
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