La legge consente alle persone con grave disabilità o ai familiari di persone disabili di potersi assentare dal lavoro, a determinate condizioni, riconoscendo dei particolari permessi retribuiti, disciplinati dalla legge 104 del 1992.
Tra i beneficiari rientrano i lavoratori dipendenti:
I lavoratori disabili possono beneficiare di 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore o, in alternativa, di riposi giornalieri.
Questi ultimi consistono in 1 o 2 ore al giorno di riposo a seconda che, rispettivamente, l’orario lavorativo sia inferiore o superiore alle 6 ore.
I genitori dei figli disabili con età inferiore ai 3 anni possono fruire dei 3 giorni di permesso, dei riposi orari o, in alternativa, possono ottenere il prolungamento del congedo parentaleÈ il diritto, riconosciuto in capo a entrambi i genitori, di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi anni di vita del bambino. More, fino ad un massimo di 3 anni.
Si ricorda che il congedo può essere utilizzato fino al compimento del 12° anno di età del figlio ed è indennizzato in misura pari al 30% della retribuzione.
I genitori dei figli disabili di età compresa tra i 3 e i 12 anni possono fruire dei 3 giorni di permesso o del prolungamento del congedo parentale.
In tutti gli altri casi (genitori di figli disabili con più di 12 anni o gli altri familiari previsti) è possibile esclusivamente fruire dei 3 giorni di permesso mensile.
Per poter beneficiare dei permessi è necessario presentare domanda all’INPS, per via telematica, e comunicazione scritta al datore di lavoro.
La domanda deve essere corredata dal riconoscimento, da parte di apposita commissione medica, dello stato di disabilità.
I permessi sono interamente retribuiti dall’INPS anche se, nella generalità dei casi, le somme vengono anticipate dal datore di lavoro.
I permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore (detto referente unico) per la stessa persona disabile.
L’unica eccezione è prevista a favore dei genitori, i quali possono beneficiare, in modo alternativo, dei permessi per l’assistenza al figlio disabile in condizioni di gravità.
I permessi 104 possono essere utilizzati solo per finalità assistenziali.
L’assistenza non deve essere continuativa, cioè non deve necessariamente svolgersi per tutto l’arco della giornata, tuttavia non è possibile fruire dei permessi per fini diversi.
In caso contrario, oltre ad eventuali sanzioni disciplinari, il lavoratore incorrerebbe anche in sanzioni penali.
Ciò in quanto il lavoratore che utilizza indebitamente i permessi, per i quali comunque percepisce una retribuzione, commette il reato di indebita percezione di contributi pubblici (art. 316 ter codice penale).