Cassa integrazione: stipendio ridotto se non si rispetta obbligo formativo

Cassa integrazione: assegno decurtato per il lavoratore che non rispetta l'obbligo di formazione
(foto Shutterstock)

Sono previste sanzioni pecuniarie per i dipendenti che trascurano i corsi di formazione e aggiornamento

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2022 il decreto del Ministero del Lavoro che prevede le sanzioni economiche a carico dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria che non seguono i corsi di aggiornamento e formazione.

Per i casi più gravi è prevista una riduzione fino a metà dell’indennità mensile di cassa integrazione e, per i più recidivi, la perdita dello stipendio

Come funziona la cassa integrazione straordinaria?

La CIGS, acronimo per cassa integrazione guadagni straordinaria, è un ammortizzatore sociale, ossia uno strumento di sostegno al reddito, a favore dei lavoratori di aziende in crisi.

Permette ai dipendenti di percepire uno stipendio – seppur di importo inferiore – anche in caso di totale riduzione o sospensione dell’attività produttiva. 

È necessario distinguerne le due diverse tipologie:

l’ordinaria – detta CIGO – riguarda principalmente le aziende del settore industriale e può essere attivata per situazioni di crisi temporanee;

la straordinaria, per aziende non solo del settore industria, può essere attivata in presenza di una crisi aziendale, di un processo di riorganizzazione aziendale o per la sottoscrizione di un contratto di solidarietà. 

Nell’ambito della CIGS hanno un ruolo fondamentale le «azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale».  

L’obbligo di formazione

La finalità formativa risponde anche a un preciso obbligo a carico del lavoratore in cassa. Tant’è che la recente riforma degli ammortizzatori sociali ha previsto un preciso obbligo di formazione e aggiornamento per i dipendenti di aziende in CIGS.

Secondo l’art. 25 ter del decreto legislativo 148 del 2015, i beneficiari «partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione» così da sviluppare oppure mantenere le proprie competenze e trovarsi preparati una volta conclusa la procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

«Le iniziative» indicate dall’articolo consistono in corsi di formazione e aggiornamento organizzati dai fondi professionali, dai centri per l’impiego o da altri enti competenti.

Quali sono le sanzioni

L’obbligo formativo è così importante che la norma sanziona l’inadempimento in modo molto severo. Le varie fattispecie e le relative sanzioni sono state previste dal nuovo decreto ministeriale.

Vediamo le principali:

riduzione di un terzo delle mensilità per la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore complessive di formazione;

riduzione della metà delle mensilità per mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50% e l’80% delle ore;

decadenza dal trattamento di integrazione salariale per mancata partecipazione in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi.

Le assenze giustificate

Lo stesso decreto ministeriale ha previsto un elenco di ipotesi in cui l’assenza del lavoratore è da considerarsi giustificata. 

Il dipendente può giustificare l’assenza per:

  1. documentato stato di malattia o di infortunio;
  2. servizio civile o di leva o richiamo alle armi
  3. stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge
  4. citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione ordine di comparire da parte del magistrato
  5. gravi motivi familiari documentati e/o certificati
  6. casi di limitazione legale della mobilità personale
  7. ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore

In tutti questi casi, debitamente dimostrati, l’assenza è giustificata e dunque non viene considerata ai fini del calcolo di giorni di mancata formazione.

 

 

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