Sono previste sanzioni pecuniarie per i dipendenti che trascurano i corsi di formazione e aggiornamento
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2022 il decreto del Ministero del Lavoro che prevede le sanzioni economiche a carico dei lavoratori in cassa integrazioneÈ uno strumento previsto dalla legge ed erogato dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori che hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per ragioni legate all’azienda. More straordinaria che non seguono i corsi di aggiornamento e formazione.
Per i casi più gravi è prevista una riduzione fino a metà dell’indennità mensile di cassa integrazione e, per i più recidivi, la perdita dello stipendio
La CIGS, acronimo per cassa integrazione guadagni straordinaria, è un ammortizzatore sociale, ossia uno strumento di sostegno al reddito, a favore dei lavoratori di aziende in crisi.
Permette ai dipendenti di percepire uno stipendio – seppur di importo inferiore – anche in caso di totale riduzione o sospensione dell’attività produttiva.
È necessario distinguerne le due diverse tipologie:
▪ l’ordinaria – detta CIGO – riguarda principalmente le aziende del settore industriale e può essere attivata per situazioni di crisi temporanee;
▪ la straordinaria, per aziende non solo del settore industria, può essere attivata in presenza di una crisi aziendale, di un processo di riorganizzazione aziendale o per la sottoscrizione di un contratto di solidarietà.
Nell’ambito della CIGS hanno un ruolo fondamentale le «azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale».
La finalità formativa risponde anche a un preciso obbligo a carico del lavoratore in cassa. Tant’è che la recente riforma degli ammortizzatori sociali ha previsto un preciso obbligo di formazione e aggiornamento per i dipendenti di aziende in CIGS.
Secondo l’art. 25 ter del decreto legislativo 148 del 2015, i beneficiari «partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione» così da sviluppare oppure mantenere le proprie competenze e trovarsi preparati una volta conclusa la procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
«Le iniziative» indicate dall’articolo consistono in corsi di formazione e aggiornamento organizzati dai fondi professionali, dai centri per l’impiego o da altri enti competenti.
L’obbligo formativo è così importante che la norma sanziona l’inadempimento in modo molto severo. Le varie fattispecie e le relative sanzioni sono state previste dal nuovo decreto ministeriale.
Vediamo le principali:
▪ riduzione di un terzo delle mensilità per la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore complessive di formazione;
▪ riduzione della metà delle mensilità per mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50% e l’80% delle ore;
▪ decadenza dal trattamento di integrazione salariale per mancata partecipazione in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi.
Lo stesso decreto ministeriale ha previsto un elenco di ipotesi in cui l’assenza del lavoratore è da considerarsi giustificata.
In tutti questi casi, debitamente dimostrati, l’assenza è giustificata e dunque non viene considerata ai fini del calcolo di giorni di mancata formazione.
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