Cessione del quinto, pignoramento, delegazione di pagamento

(foto Shutterstock)

Entro il limite della metà dello stipendio si possono cumulare pignoramenti o delegazioni di pagamento, scopriamo i limiti

Possono coesistere la cessione del quinto dello stipendio e un successivo pignoramento dello stipendio?

Sì. Lo stipendio può essere contemporaneamente oggetto di una cessione del quinto e di uno o più pignoramenti purché nel limite della metà dello stipendio.

Quindi, se lo stipendio è gravato da una cessione del quinto dello stipendio e viene successivamente notificato un pignoramento al lavoratore, la quota a lui pignorabile non potrà eccedere la differenza tra la metà della retribuzione e la quota già oggetto di cessione del quinto dello stipendio, fermo restando il limite di un quinto.

Esempio:

Stipendio netto annuo 20.000,00 euro in 14 mensilità 20.000,00/12 = 1.666,66

Quinto dello stipendio: 1.666,66 x 20% = 333,33 euro

Quota già ceduta: 200,00 euro

Metà dello stipendio: 1.666,66/2 = 833,33 euro

Quota disponibile: 833,33-200,00 (metà dello stipendio – quota ceduta) = 633,33 euro

Quota pignorabile: 333,33 euro

Se lo stipendio è stato pignorato si può richiedere la cessione del quinto dello stipendio?

. Se lo stipendio è già gravato da un pignoramento e successivamente viene notificata una cessione del quinto dello stipendio, la quota cedibile non potrà eccedere la differenza di due quinti della retribuzione e la quota oggetto di pignoramento, fermo restando il limite di un quinto. 

Esempio:

Stipendio netto annuo 20.000,00 euro in 14 mensilità 20.000,00/12 =1.666,66 euro

Quota pignorata: 1.666,60 x 20% = 333,33 euro

Due quinti della retribuzione: 1.666,66 x 2/5 = 666,66 euro

Quota cedibile: 666,66 – 333,33 (2/5 della retribuzione – quota pignorata) = 333,33

Come funziona il cumulo tra cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento?

Il risultato è lo stesso della cessione del quinto dello stipendio, ma avviene attraverso un diverso fondamento normativo, l’art. 1269 c.c..

La delegazione di pagamento comporta che il lavoratore può delegare il proprio datore di lavoro (debitore delegato) a adempiere alla prestazione dovuta (il pagamento della retribuzione) anziché nei propri confronti verso quelli del terzo delegatario (l’istituto finanziario).

Se un lavoratore ha già in essere un contratto di cessione del quinto dello stipendio può successivamente ottenere una delegazione di pagamento ma entro precisi limiti.

Infatti, in «caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l’amministrazione dalla quale l’impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso»

Quindi, se lo stipendio è già gravato da una cessione del quinto dello stipendio la quota della delegazione non potrà eccedere la differenza tra la metà della retribuzione e la quota già oggetto di cessione, fermo restando il limite di un quinto.

Esempio:

Stipendio netto annuo 20.000,00 euro in 14 mensilità 20.000,00/12 =1.666,66 euro

Quinto dello stipendio: 1.666,66 x 20% = 333,33 euro

Quota già ceduta: 200,00 euro

Metà dello stipendio: 1.666,66/2 = 833,33 euro

Quota disponibile: 833,33-200,00 (metà dello stipendio – quota ceduta) = 633,33 euro

Quota delegabile: 333,33 euro

 

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