Entro il limite della metà dello stipendio si possono cumulare pignoramenti o delegazioni di pagamento, scopriamo i limiti
Sì. Lo stipendio può essere contemporaneamente oggetto di una cessione del quinto e di uno o più pignoramenti purché nel limite della metà dello stipendio.
Quindi, se lo stipendio è gravato da una cessione del quinto dello stipendio e viene successivamente notificato un pignoramento al lavoratore, la quota a lui pignorabile non potrà eccedere la differenza tra la metà della retribuzione e la quota già oggetto di cessione del quinto dello stipendio, fermo restando il limite di un quinto.
Esempio:
Stipendio netto annuo 20.000,00 euro in 14 mensilità 20.000,00/12 = 1.666,66
Quinto dello stipendio: 1.666,66 x 20% = 333,33 euro
Quota già ceduta: 200,00 euro
Metà dello stipendio: 1.666,66/2 = 833,33 euro
Quota disponibile: 833,33-200,00 (metà dello stipendio – quota ceduta) = 633,33 euro
Quota pignorabile: 333,33 euro
Sì. Se lo stipendio è già gravato da un pignoramento e successivamente viene notificata una cessione del quinto dello stipendio, la quota cedibile non potrà eccedere la differenza di due quinti della retribuzione e la quota oggetto di pignoramento, fermo restando il limite di un quinto.
Esempio:
Stipendio netto annuo 20.000,00 euro in 14 mensilità 20.000,00/12 =1.666,66 euro
Quota pignorata: 1.666,60 x 20% = 333,33 euro
Due quinti della retribuzione: 1.666,66 x 2/5 = 666,66 euro
Quota cedibile: 666,66 – 333,33 (2/5 della retribuzione – quota pignorata) = 333,33
Il risultato è lo stesso della cessione del quinto dello stipendio, ma avviene attraverso un diverso fondamento normativo, l’art. 1269 c.c..
La delegazione di pagamento comporta che il lavoratore può delegare il proprio datore di lavoro (debitore delegato) a adempiere alla prestazione dovuta (il pagamento della retribuzione) anziché nei propri confronti verso quelli del terzo delegatario (l’istituto finanziario).
Se un lavoratore ha già in essere un contratto di cessione del quinto dello stipendio può successivamente ottenere una delegazione di pagamento ma entro precisi limiti.
Infatti, in «caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l’amministrazione dalla quale l’impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso».
Quindi, se lo stipendio è già gravato da una cessione del quinto dello stipendio la quota della delegazione non potrà eccedere la differenza tra la metà della retribuzione e la quota già oggetto di cessione, fermo restando il limite di un quinto.
Esempio:
Stipendio netto annuo 20.000,00 euro in 14 mensilità 20.000,00/12 =1.666,66 euro
Quinto dello stipendio: 1.666,66 x 20% = 333,33 euro
Quota già ceduta: 200,00 euro
Metà dello stipendio: 1.666,66/2 = 833,33 euro
Quota disponibile: 833,33-200,00 (metà dello stipendio – quota ceduta) = 633,33 euro
Quota delegabile: 333,33 euro
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