Le principali FAQ su Green Pass e smart working, due fattori che non sono sempre strettamente legati
No. La legge parla di verifica Green Pass «ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la attività è svolta», ciò sta a significare che l’obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 non c’è se il lavoratore non deve accedere in azienda.
Sì, ma non è un diritto del lavoratore. E quindi non è un obbligo per il datore di lavoro. Lavoratore e datore di lavoro si possono accordare perché il lavoro sia svolto in smart working, senza che ci sia un obbligo.
No. Le FAQ del Governo hanno specificato che «in ogni caso, nella pubblica amministrazione, il lavoratore che non possiede il Green Pass o non è in grado di esibirlo non può essere adibito per tale motivo a modalità di lavoro agile e risulta assente ingiustificato».
Sì. Le FAQ del Governo hanno chiarito che «nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del Green Pass con il preavviso necessario al datore di lavoro […]»: ciò sta a significare che se il datore di lavoro ha la necessità, per esempio, di richiamare il lavoratore in azienda potrà richiedere il Green Pass anche al lavoratore in smart working.
Ricordiamo poi che, in caso di smart working, vi è sempre la facoltà che il datore di lavoro, sia che vi sia un accordo a tempo determinato o indeterminato, di recedere da accordo smart working. Questo significa che, se anche il lavoratore è in smart working, il datore di lavoro può recedere dall’accordo di smart working e far rientrare il lavoratore al lavoro in azienda: conseguentemente, potrà chiedere il Green Pass.
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