Da agosto 2022 sono state introdotte nuove disposizioni sul congedo parentale, il periodo di astensione facoltativa dal lavoro per i genitori
Nati sotto il nome di astensione facoltativa, i congedi parentali consentono a ogni singolo genitore, o a entrambi, di astenersi volontariamente dal lavoro per un arco temporale disciplinato dalla legge.
Lo scopo è quello di poter accudire i figli anche dopo l’astensione obbligatoria e soddisfare così i bisogni affettivi e familiari.
Il 13 agosto 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di tutela della maternità. Si tratta di misure volte a garantire una migliore conciliazione tra attività professionale e vita familiare.
Queste novità modificano le regole previste nel Testo UnicoL’insieme delle norme che disciplinano una specifica materia. Oltre al TU per la maternità, in tema di materie giuslavoristiche, sono di primaria importanza i testi unici sulla sicurezza sul lavoro e sull’assicurazione degli infortuni infortuni sul lavoro. More maternità e paternità, anche per quanto concerne il congedo parentale. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità principali e quali vantaggi portano ai neogenitori.
Con l’introduzione delle nuove disposizioni, ci sono diverse novità che riguardano l’astensione facoltativa per i genitori.
In sostanza:
Le novità riguardano i periodi coperti da tutela INPS.
Fermo restando i 6 mesi di congedo fruibili individualmente dalla madre o dal padre, l’INPS tutela con una apposita indennità i cosiddetti 3 mesi intrasferibili.
Secondo la nuova legge, la madre o il padre hanno diritto all’indennità INPS per i mesi che non possono trasferire all’altro genitore fino ai 12 anni di età del figlio.
Qualora, invece, i genitori decidano di astenersi congiuntamente dal lavoro, il periodo complessivamente indennizzabile passa a 9 mesi. In aggiunta ai mesi intrasferibili riconosciuti a ogni singolo genitore, infatti, la legge consente 3 mesi ulteriori di copertura INPS.
Facciamo un esempio pratico.
Madre: 3 mesi intrasferibili indennizzati
Padre: 3 mesi intrasferibili indennizzati
Nucleo familiare: 3 mesi madre + 3 mesi padre + ulteriori 3 mesi indennizzati = 9 mesi.
L’INPS, con il Messaggio numero 3066 del 04 agosto 2022, ha specificato che il nuovo congedo parentale sarà retribuito, fino ai 12 anni di età del figlio, nella misura del 30% della retribuzione calcolata in base a quella percepita nel mese precedente all’inizio della fruizione del congedo.
Le novità sono in vigore dal 13 agosto 2022 e l’INPS ha recentemente pubblicato un aggiornamento relativo alla procedura online da seguire per presentare la domanda. La procedura è valida per i lavoratori dipendenti e per quelli iscritti alla Gestione separata. Il rilascio delle procedure per le altre categorie verrà comunicato separatamente.
Con il messaggio 4025 dell’8 novembre 2022, l’INPS ha indicato che le domande devono arrivare prima dell’inizio del periodo di congedo o, al massimo, il giorno stesso.
Possono riguardare periodi di astensione precedenti solo nel caso in cui rientrino nel lasso di tempo tra l’entrata in vigore del decreto (13 agosto 2022) e la pubblicazione del messaggio (8 novembre 2022).
Se il lavoratore ha fatto richiesta secondo le vecchie modalità (quindi chiedendo al proprio datore di lavoro) prima che l’INPS comunicasse la procedura online, la richiesta rimane valida. Non è dunque necessario presentare di nuovo la domanda.
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