Anche i lavoratori somministrati possono usufruire dei permessi e delle tutele previsti dalla legge 104 per l'assistenza di persone con disabilità
La legge 104 è il principale riferimento legislativo per le persone con una disabilità accertata che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche, mostrano difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione, per i loro conviventi e caregiver.
In questo articolo vedremo nel dettaglio il caso delle persone con un contratto di somministrazione: come possono accedere ai permessi e alle altre tutele previste dalla legge e a chi devono fare richiesta.
Questa legge prevede la possibilità per i lavoratori di prestare assistenza al familiare disabile, assentandosi dal lavoro per alcuni giorni al mese.
Nello specifico:
Per usufruire delle tutele previste, compresi i permessi, bisogna prima di tutto certificare le patologie per le quali si richiede di utilizzare la 104.
Bisogna chiedere al medico di base un certificato che elenca le patologie di cui si è affetti e che rientrano nei casi previsti dalla legge. Spetta poi a una commissione medica delle unità sanitarie locali (ASL) accertare l’esistenza di queste patologie.
Per fare in modo che la commissione valuti la proposta, è necessario inoltrare la domanda all’Inps. Questo può essere fatto in tre modi:
Una volta presentata la domanda, si verrà convocati per la visita. Sarà poi l’Inps a comunicare l’esito della visita e se la domanda è stata accolta o meno.
Il rapporto di lavoro in somministrazione è caratterizzato da tre attori:
Chi ha questo contratto quindi è dipendente dell’agenzia e in quanto tale ha diritto a usufruire di tutte le tutele previste dalla legge.
Esiste infatti un principio di non discirminazione in base al quale chi ha un contratto di somministrazione deve avere le stesse tutele di chi è assunto direttamente dall’azienda utilizzatrice:
La non discriminazione si applica quindi anche alle tutele previste dalla legge 104.
Il lavoratore interinale svolge la sua prestazione sotto la direzione e il controllo dell’azienda presso cui è inviato in missione.
La particolarità consiste nel fatto che gli viene applicato sia il CCNL per la somministrazione di lavoro, sia il CCNL dell’utilizzatore. In altre parole il datore di lavoro effettivo è l’agenzia di somministrazione. È infatti quest’ultima che è tenuta a pagare la retribuzione al lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore in somministrazione vuole usufruire dei permessi legge 104, dovrà fare richiesta all’agenzia di somministrazione.
In questo caso, per comunicare in quali giorni del mese si intende utilizzarli, la legge non stabilisce alcun limite di preavviso, ma è buona norma dare un congruo preavviso al datore di lavoro.
Così l’agenzia avrà modo di informare anche l’azienda utilizzatrice e permettere di organizzare adeguatamente l’attività aziendale tenendo conto dell’assenza del lavoratore.
Non essendoci un termine dettato dalla legge, è sempre bene verificare con l’agenzia se ci sono regole interne da seguire.
Leggi anche:
Congedo straordinario legge 104: come funziona?
Lavoro interinale e stipendi non pagati, tutele e diritti del lavoratore