Contratto di somministrazione e permessi legge 104: è possibile?

img. 1: "donna con anziana in carrozzina"
(foto Shutterstock)

Anche i lavoratori somministrati possono usufruire dei permessi e delle tutele previsti dalla legge 104 per l'assistenza di persone con disabilità

La legge 104 è il principale riferimento legislativo per le persone con una disabilità accertata che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche, mostrano difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione, per i loro conviventi e caregiver

In questo articolo vedremo nel dettaglio il caso delle persone con un contratto di somministrazione: come possono accedere ai permessi e alle altre tutele previste dalla legge e a chi devono fare richiesta.

I permessi

Questa legge prevede la possibilità per i lavoratori di prestare assistenza al familiare disabile, assentandosi dal lavoro per alcuni giorni al mese.

Nello specifico:

  • il disabile stesso o i familiari (coniuge, genitori anche adottivi o parenti entro il secondo grado) del disabile in situazione di gravità possono chiedere di astenersi dal lavoro con dei permessi retribuiti per 2 ore al giorno o in alternativa 3 giorni al mese (anche divisi in ore);
  • i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che assistono familiari con disabilità grave possono richiedere di astenersi dal lavoro con un periodo di congedo, continuativo o frazionato, della durata massima di due anni.

Come usufruire delle tutele?

Per usufruire delle tutele previste, compresi i permessi, bisogna prima di tutto certificare le patologie per le quali si richiede di utilizzare la 104. 

Bisogna chiedere al medico di base un certificato che elenca le patologie di cui si è affetti e che rientrano nei casi previsti dalla legge. Spetta poi a una commissione medica delle unità sanitarie locali (ASL) accertare l’esistenza di queste patologie.

Per fare in modo che la commissione valuti la proposta, è necessario inoltrare la domanda all’Inps. Questo può essere fatto in tre modi:

  • direttamente online sul sito dell’istituto, collegandosi con le proprie credenziali SPID o CIE
  • rivolgendosi a un patronato
  • contattando gratuitamente il Contact Center

Una volta presentata la domanda, si verrà convocati per la visita. Sarà poi l’Inps a comunicare l’esito della visita e se la domanda è stata accolta o meno.

Permessi 104 e lavoro somministrato

Il rapporto di lavoro in somministrazione è caratterizzato da tre attori: 

  • l’agenzia somministratrice
  • l’utilizzatore
  • il lavoratore dipendente

Chi ha questo contratto quindi è dipendente dell’agenzia e in quanto tale ha diritto a usufruire di tutte le tutele previste dalla legge.

Esiste infatti un principio di non discirminazione in base al quale chi ha un contratto di somministrazione deve avere le stesse tutele di chi è assunto direttamente dall’azienda utilizzatrice:

  • parità in termini di orario di lavoro
  • maggiorazioni per lavoro straordinario 
  • pause, periodi di riposo, indennità, ferie, festività
  • lavoro notturno
  • tutela per le donne in stato di gravidanza 
  • sicurezza sul lavoro
  • parità di trattamento tra uomo e donna e protezione verso ogni forma di discriminazione. 

La non discriminazione si applica quindi anche alle tutele previste dalla legge 104.

A chi chiedere i permessi

Il lavoratore interinale svolge la sua prestazione sotto la direzione e il controllo dell’azienda presso cui è inviato in missione.

La particolarità consiste nel fatto che gli viene applicato sia il CCNL per la somministrazione di lavoro, sia il CCNL dell’utilizzatore. In altre parole il datore di lavoro effettivo è l’agenzia di somministrazione. È infatti quest’ultima che è tenuta a pagare la retribuzione al lavoratore. 

Pertanto, se il lavoratore in somministrazione vuole usufruire dei permessi legge 104, dovrà fare richiesta all’agenzia di somministrazione. 

In questo caso, per comunicare in quali giorni del mese si intende utilizzarli, la legge non stabilisce alcun limite di preavviso, ma è buona norma dare un congruo preavviso al datore di lavoro. 

Così l’agenzia avrà modo di informare anche l’azienda utilizzatrice e permettere di organizzare adeguatamente l’attività aziendale tenendo conto dell’assenza del lavoratore. 

Non essendoci un termine dettato dalla legge, è sempre bene verificare con l’agenzia se ci sono regole interne da seguire.

 

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