Le risposte alle domande più frequenti sull’attività dei lavoratori domestici durante l’emergenza
Sono tante le domande che l’emergenza coronavirus fa nascere in relazione alle attività di colf, badanti e baby sitter, dalla possibilità per loro di lavorare ancora oppure no, al licenziamento, alle alternative, ai contributi.
Ecco le risposte alle domande più frequenti sulla situazione dei lavoratori domestici.
Sì, l’attività di lavoro domestico può proseguire, sia a ore che a tempo pieno, anche in questo periodo. Il codice Ateco 97, presente nella lista dei settori la cui attività non è stata sospesa dal decreto del 22 marzo 2020, include, come precisato dal sindacato dei datori di lavoro domestico Assindatcolf, tutti i datori di lavoro domestico.
Sì. Il blocco dei licenziamenti previsto dal decreto 18/2020 non si applica ai lavoratori domestici, che possono essere licenziati nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL, a meno che non ricorrano gli estremi della giusta causa. Ad esempio il mancato rispetto da parte del domestico delle regole igienico-sanitarie emergenziali, o l’aver taciuto il contatto con persone positive al COVID-19 o provenienti da zone ad alto rischio.
In questo periodo è frequente che, per tutelare sia la propria salute sia quella del collaboratore domestico, si preferisca non far lavorare il dipendente pur conservando il rapporto di lavoro, per riattivarlo una volta finita l’emergenza.
A tal fine ci sono queste alternative:
Sì, consensualmente e preferibilmente con accordo scritto delle parti.
Il decreto legge Cura Italia ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Pertanto, i contributi per lavoro domestico relativi al primo trimestre 2020 (per i quali l’INPS ha inviato gli Avvisi di pagamento pagoPA da pagare entro il 10 aprile 2020) potranno essere versati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
È comunque escluso il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati per il periodo temporale in questione.