I nuovi limiti al pignoramento della pensione

I nuovi limiti di pignoramento delle pensioni
(foto Shutterstock)

Cambia il limite mensile al pignoramento della pensione: quelle inferiori ai 1.000 euro non potranno più essere espropriate

Buone notizie per i pensionati: non possono essere più pignorate le pensioni inferiori a 1.000 euro mensili.

Ma per un pensionato che esulta, c’è un creditore che si dispera: secondo l’ultimo report dell’INPS, la media delle pensioni di vecchiaia erogate in Italia si aggira attorno a 1.285 euro lordi.

Cosa significa? Che, a partire dal 22 settembre 2022 diventa praticamente impossibile pignorare le pensioni. Per molti soggetti, questa somma rappresentava, in precedenza, l’unico cespite da poter sottoporre a esecuzione.

Che cos’è il pignoramento della pensione?

Il pignoramento, detto anche procedura o azione esecutiva, è la modalità con cui un creditore aggredisce i beni del soggetto debitore.

In questo caso, i beni aggrediti (espropriati) sono i ratei di pensione che l’INPS o altro Istituto, ad esempio Enasarco o le altre casse di previdenza, devono versare ogni mese a favore del pensionato debitore.

Attenzione a un aspetto: non si tratta di un evento improvviso e inaspettato. Infatti, prima di intraprendere questa azione, il soggetto creditore, ossia colui che vanta un credito nei confronti del pensionato, deve prima notificare il titolo che ha stabilito la condanna al pagamento.

Può essere un decreto ingiuntivo (ad esempio, per spese condominiali), di una sentenza (ad esempio, per il mantenimento del coniuge) o di altro provvedimento giudiziale.

Non solo. Solitamente deve essere preceduto dalla notifica di un atto di precetto, ossia un atto formale con cui il creditore, per il tramite del proprio avvocato, invita il pensionato a pagare entro dieci giorni, pena l’avvio dell’azione esecutiva.

Qual è il limite?

Se il debitore non paga, non subisce il pignoramento dell’intero assegno pensionistico. La legge, infatti, prevede dei precisi limiti. 

Questo limite è stato innalzato di recente dalla legge di conversione del Decreto Aiuti Bis. Con tale ultima disposizione il legislatore ha modificato l’ultimo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile.

Questa norma, che stabilisce i limiti dei pignoramenti, oggi prevede che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”.

Significa che se un soggetto riceve una cifra inferiore a 1.000 euro, non può subire alcun pignoramento. 

E per la parte eccedente? Sempre l’articolo 545 prevede i seguenti limiti:

  • nella misura autorizzata dal giudice per i crediti alimentari
  • un quinto della pensione per tutti gli altri crediti verso privati o per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni
  • massimo la metà se ce ne sono più di uno con il simultaneo concorso delle cause indicate in precedenza.

Ci si può opporre?

Sì, è possibile fare opposizione agli atti esecutivi nel caso in cui il terzo (l’INPS o altro ente previdenziale) effettui delle trattenute in eccedenza oppure il Giudice dell’esecuzione assegni un importo maggiore oltre i limiti di legge. 

La normativa prevede che questo provvedimento oltre il limite legale è inefficace e dunque il creditore sarà obbligato a restituire quanto ricevuto in eccedenza e, successivamente, l’INPS dovrà effettuare le trattenute e i pagamenti entro i limiti di legge.

  

 

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