È una delle forme contrattuali più utilizzate per favorire la formazione professionale e l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 29 anni (d.lgs. 81/2015).
È un vero e proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato e si caratterizza principalmente per il suo contenuto formativo, che si aggiunge al classico scambio prestazione-retribuzione.
A seconda delle finalità del contratto e dei soggetti destinatari, si distinguono:
Innanzitutto il contratto deve avere forma scritta.
Deve poi contenere il Piano formativo individuale, che stabilisce gli obiettivi che l’apprendista dovrà raggiungere, la prestazione che svolgerà, la durata del periodo di formazione, il livello di inquadramentoServe a classificare il personale dipendente in base alla categoria, alla qualifica professionale e alle attività concretamente svolte (mansioni). Da esso dipende il trattamento economico e normativo applicato al singolo dipendente. More iniziale e la qualifica che conseguirà al termine del periodo di apprendistato.
Per quanto riguarda l’apprendistato di primo livelloContratto "a causa mista" che consente a chi ha tra i 15 e i 25 anni di frequentare un percorso di formazione professionale o istruzione per conseguire un titolo di studio e, contemporaneamente, di lavorare per apprendere un mestiere. More, una volta conseguito il titolo di studio il rapporto può essere trasformato in apprendistato professionalizzante.
In questo caso il rapporto di lavoro continua e viene prolungato il periodo di formazione, per far acquisire all’apprendista le conoscenze e capacità tecniche necessarie per diventare un lavoratore qualificato.
In ogni caso, alla fine dell’apprendistato (che può avere diversa durata a seconda della tipologia) il datore di lavoro e l’apprendista possono decidere liberamente di recedere dal contratto, senza necessità di particolari motivazioni ma con l’obbligo di preavviso (la cui misura è fissata dal contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More in base al livello di inquadramento iniziale dell’apprendista).
Al contrario, se nessuna delle parti interrompe il rapporto, questo proseguirà nella forma di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La formazione nell’apprendistato
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
L’apprendistato professionalizzante
L’apprendistato di alta formazione e ricerca
I diritti dell’apprendista