Quali normative disciplinano questo contratto, quanto può durare e qual è la retribuzione prevista per gli apprendisti
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca permette all’apprendista di conseguire un titolo di studio universitario o di alta formazione o di sviluppare un progetto di ricerca conciliando studio e lavoro sul campo.
Con il contratto di apprendistato possono essere assunte, in tutti i settori di attività, persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale ottenuto nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore. Nel caso in cui la persona abbia una qualifica professionale già a 17 anni, può essere già assunta.
La disciplina generale è prevista dal decreto legislativo 81 del 2015, mentre le norme attuative e operative sono previste dalle singole regioni. In questo articolo vedremo nel dettaglio come funziona.
Questo tipo di contratto permette all’apprendista di conseguire un titolo di studio universitario o di alta formazione o di sviluppare un progetto di ricerca conciliando studio e lavoro sul campo. Si alternano, infatti, ore di lavoro e di formazione, sia interna all’azienda che esterna, presso l’istituzione formativa o l’ente di ricerca con cui il datore ha stretto l’accordo.
La normativa prevede che possa essere sottoscritto per il conseguimento di:
L’istituto dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinato sia a livello nazionale che regionale. La normativa regionale, in particolare, definisce in modo specifico i dettagli di questa particolare forma di apprendistato. Per saperne di più, ti invitiamo a visitare le pagine web della tua regione, dove puoi trovare le leggi e gli accordi con le parti sociali.
Vediamo alcuni punti stabiliti dalla normativa nazionale:
La durata del contratto varia a seconda del titolo da conseguire e di solito è determinata da ciascuna Regione in accordo con le istituzioni scolastiche e formative.
Ci sono comunque dei punti fermi:
La legge non prevede un salario minimo per gli apprendisti e delega questo aspetto ai contratti collettivi. La normativa nazionale, tuttavia, indica due modalità per individuare la retribuzione dell’apprendista, in ogni caso inferiore rispetto a quella goduta dai colleghi assunti con ordinario contratto di lavoro.
Queste le due modalità:
In ogni caso, non è dovuta alcuna retribuzione per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Gli accordi confederali hanno quantificato in questo modo la retribuzione:
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