Con questo contratto possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (chi possiede già una qualifica professionale può essere assunto dai 17 anni), che siano laureati o iscritti ad un corso di laurea.
N.B. Nell’apprendistato di ricerca l’apprendista svolge un’attività di ricerca su temi di interesse del datore di lavoro: in questo caso non è necessario che egli sia iscritto all’Università, basta che sia laureato o diplomato.
Permette di conseguire un titolo di studio universitario o di alta formazione (es. laurea triennale o magistrale, dottorato di ricerca, master) o di sviluppare un progetto di ricerca unendo studio e lavoro sul campo.
Si alternano, infatti, ore di lavoro e di formazione, sia interna all’azienda che esterna, presso l’istituzione formativa o ente di ricerca con cui il datore ha stretto l’accordo.
La durata del contratto varia a seconda del titolo da conseguire e di solito è determinata da ciascuna Regione in accordo con le istituzioni scolastiche e formative; per l’apprendistato di ricerca non può superare i 3 anni.
La durata minima, invece, è di 6 mesi per tutti i percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Al conseguimento del titolo o al termine del progetto di ricerca, se datore o apprendista non recedono dal contratto, questo continua come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’apprendistato
La formazione nell’apprendistato
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
L’apprendistato professionalizzante
I diritti dell’apprendista