Apprendistato di alta formazione e ricerca: cos’è e come funziona

Apprendistato alta formazione
(foto Shutterstock)

Quali normative disciplinano questo contratto, quanto può durare e qual è la retribuzione prevista per gli apprendisti

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca permette all’apprendista di conseguire un titolo di studio universitario o di alta formazione o di sviluppare un progetto di ricerca conciliando studio e lavoro sul campo.

Con il contratto di apprendistato possono essere assunte, in tutti i settori di attività, persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale ottenuto nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore. Nel caso in cui la persona abbia una qualifica professionale già a 17 anni, può essere già assunta.

La disciplina generale è prevista dal decreto legislativo 81 del 2015, mentre le norme attuative e operative sono previste dalle singole regioni. In questo articolo vedremo nel dettaglio come funziona.

Che cosa è l’apprendistato di alta formazione? 

Questo tipo di contratto permette all’apprendista di conseguire un titolo di studio universitario o di alta formazione o di sviluppare un progetto di ricerca conciliando studio e lavoro sul campo. Si alternano, infatti, ore di lavoro e di formazione, sia interna all’azienda che esterna, presso l’istituzione formativa o l’ente di ricerca con cui il datore ha stretto l’accordo.

La normativa prevede che possa essere sottoscritto per il conseguimento di:

  • titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, 
  • i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
  • attività di ricerca, 
  • per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

L’istituto dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinato sia a livello nazionale che regionale. La normativa regionale, in particolare, definisce in modo specifico i dettagli di questa particolare forma di apprendistato. Per saperne di più, ti invitiamo a visitare le pagine web della tua regione, dove puoi trovare le leggi e gli accordi con le parti sociali.

Vediamo alcuni punti stabiliti dalla normativa nazionale:

  • il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova;
  • il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca
  • il protocollo stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro ed eventualmente il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico.

Apprendistato di alta formazione e ricerca: qual è la durata massima?  

La durata del contratto varia a seconda del titolo da conseguire e di solito è determinata da ciascuna Regione in accordo con le istituzioni scolastiche e formative. 

Ci sono comunque dei punti fermi:

  • la durata minima non può essere inferiore ai 6 mesi;
  • l’apprendistato di ricerca non può superare i 3 anni.

Apprendistato di alta formazione e ricerca: qual è la retribuzione? 

La legge non prevede un salario minimo per gli apprendisti e delega questo aspetto ai contratti collettivi. La normativa nazionale, tuttavia, indica due modalità per individuare la retribuzione dell’apprendista, in ogni caso inferiore rispetto a quella goduta dai colleghi assunti con ordinario contratto di lavoro.

Queste le due modalità:

  • stipendio calcolato fino a due livelli inferiori rispetto a quello riconosciuto al termine dell’apprendistato;
  • retribuzione ridotta in misura percentuale.

In ogni caso, non è dovuta alcuna retribuzione per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Gli accordi confederali hanno quantificato in questo modo la retribuzione:

  • per rapporti superiori a 1 anno:
  • per la prima metà dell’apprendistato, retribuzione calcolata su due livelli sotto quello di destinazione finale;
  • per la seconda metà, la retribuzione è calcolata su un livello inferiore rispetto a quello di destinazione
  • per rapporti inferiori a 1 anno, la retribuzione è calcolata su quella del livello inferiore.

 

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