Prescrizioni e controlli per i lavoratori minorenni che iniziano un’attività lavorativa
L’età minima a partire dalla quale è possibile lavorare è una delle norme che, meglio di altre, rappresentano “lo specchio dei tempi” di una società. Consentire l’accesso al mondo del lavoro senza alcun limite di età e senza alcuna formazione/istruzione è uno scenario che oggi nessun Paese davvero civile può permettersi.
Il desiderio di indipendenza economica deve essere equilibrato con la tutela della salute e dell’istruzione del minore. L’Italia ha stabilito che i minori che vogliono stabilire un rapporto di lavoro devono avere uno di questi due requisiti: conclusione dell’obbligo scolastico o 16 anni compiuti.
L’articolo 3 della legge 977/1967, attualmente in vigore, dice che una persona minorenne può iniziare a lavorare quando “ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”. Attualmente, però, il limite di età è stato portato a 16 anni.
Infatti, ai sensi di legge (296/2006), “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni”.
In quali casi i minori possono essere adibiti al lavoro? Possiamo dire che generalmente è consentito lavorare se, in alternativa:
Completare gli anni di scuola dell’obbligo significa avere le conoscenze e le competenze dei primi tre anni della scuola secondaria superiore.
Considerata la giovane età, i minori che iniziano a lavorare non possono svolgere qualsiasi tipo di attività: quelle vietate sono indicate nell’Allegato I della legge 977/1967.
Per esempio, per i minorenni è vietato lavorare in fonderie, gallerie, cave, miniere, torbiere e nell’industria estrattiva in genere; non possono svolgere attività nei magazzini frigoriferi o nella lavorazione dei tabacchi.
I lavori vietati ai minorenni possono essere eseguiti solamente per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione, in aula o in un laboratorio utilizzati per attività formativa. Queste attività si possono fare anche negli ambienti di lavoro gestiti dal datore di lavoro dell’apprendista, ma solo se c’è sempre la sorveglianza dei formatori competenti.
Prima di cominciare l’attività lavorativa, i minorenni devono essere sempre sottoposti a una visita medica e devono essere idonei all’attività lavorativa che svolgeranno in seguito.
Attenzione: l’idoneità dei lavoratori minorenni deve essere verificata con una visita periodica a intervalli non superiori a un anno. Le visite mediche sono effettuate da medici del Servizio Sanitario Nazionale a cura e spese del datore di lavoro.
La visita medica si può concludere con più esiti:
L’assunzione di minori con meno di 16 anni, o di minori senza certificato medico di idoneità, è sanzionata a livello penale.
Il datore di lavoro, il lavoratore minorenne e i titolari della responsabilità genitoriale ricevono una comunicazione scritta con il giudizio sull’idoneità o sulla non idoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro.
Un altro aspetto legato strettamente alla tutela della salute dei lavoratori minori riguarda l’obbligo dell’azienda di individuare i possibili fattori di rischio nell’ambiente di lavoro e nel processo produttivo.
L’articolo 7 stabilisce che il datore di lavoro, prima di far lavorare i minori, deve effettuare la valutazione dei rischi con particolare attenzione a:
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