Lavoratori minorenni: tutto quello che c’è da sapere

lavoratori minorenni
(foto Shutterstock)

Prescrizioni e controlli per i lavoratori minorenni che iniziano un’attività lavorativa

Lavoratori minorenni: qual è l’età minima?

L’età minima a partire dalla quale è possibile lavorare è una delle norme che, meglio di altre, rappresentano “lo specchio dei tempi” di una società. Consentire l’accesso al mondo del lavoro senza alcun limite di età e senza alcuna formazione/istruzione è uno scenario che oggi nessun Paese davvero civile può permettersi. 

Il desiderio di indipendenza economica deve essere equilibrato con la tutela della salute e dell’istruzione del minore. L’Italia ha stabilito che i minori che vogliono lavorare devono avere uno di questi due requisiti: conclusione dell’obbligo scolastico o 16 anni compiuti. 

L’articolo 3 della legge 977/1967, attualmente in vigore, dice che una persona minorenne può iniziare a lavorare quando “ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”. Attualmente, però, il limite di età è stato portato a 16 anni.

Infatti, ai sensi di legge (296/2006), “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni

In quali casi i minori possono essere adibiti al lavoro? Possiamo dire che generalmente è consentito lavorare se, in alternativa:

  • si sono compiuti 16 anni;
  • si è terminato il periodo di istruzione scolastica obbligatoria.

Completare gli anni di scuola dell’obbligo significa avere le conoscenze e le competenze dei primi tre anni della scuola secondaria superiore.

Quali sono i lavori vietati ai minorenni?

Considerata la giovane età, i minori che iniziano a lavorare non possono svolgere qualsiasi tipo di attività: quelle vietate sono indicate nell’Allegato I della legge 977/1967.

Per esempio, per i minorenni è vietato lavorare in fonderie, gallerie, cave, miniere, torbiere e nell’industria estrattiva in genere; non possono svolgere attività nei magazzini frigoriferi o nella lavorazione dei tabacchi.

I lavori vietati ai minorenni possono essere eseguiti solamente per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione, in aula o in un laboratorio utilizzati per attività formativa. Queste attività si possono fare anche negli ambienti di lavoro gestiti dal datore di lavoro dell’apprendista, ma solo se c’è sempre la sorveglianza dei formatori competenti.

Lavoro e minori: la visita medica è sempre obbligatoria

Prima di cominciare l’attività lavorativa, i minorenni devono essere sempre sottoposti a una visita medica e devono essere idonei all’attività lavorativa che svolgeranno in seguito.

Attenzione: l’idoneità dei lavoratori minorenni deve essere verificata con una visita periodica a intervalli non superiori a un anno. Le visite mediche sono effettuate da medici del Servizio Sanitario Nazionale a cura e spese del datore di lavoro.

La visita medica si può concludere con più esiti:

  • idoneità;
  • idoneità con limitazioni;
  • non idoneità.

L’assunzione di minori con meno di 16 anni, o di minori senza certificato medico di idoneità, è sanzionata a livello penale.

La comunicazione ai genitori

Il datore di lavoro, il lavoratore minorenne e i titolari della responsabilità genitoriale ricevono una comunicazione scritta con il giudizio sull’idoneità o sulla non idoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro.

Lavoro dei minori e valutazione dei rischi

Un altro aspetto legato strettamente alla tutela della salute dei lavoratori minori riguarda l’obbligo dell’azienda di individuare i possibili fattori di rischio nell’ambiente di lavoro e nel processo produttivo.

L’articolo 7 stabilisce che il datore di lavoro, prima di far lavorare i minori, deve effettuare la valutazione dei rischi con particolare attenzione a:

  1. sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza verso i rischi lavorativi esistenti o possibili;
  2. attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  3. natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
  4. movimentazione manuale dei carichi;
  5. sistemazione, scelta, uso e manipolazione delle attrezzature di lavoro, in particolare di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
  6. pianificazione dei processi di lavoro, dello svolgimento del lavoro e dell’organizzazione generale del lavoro;
  7. formazione e informazione dei minori.

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