La lavoratrice non può essere licenziata per un determinato periodo di tempo, che va dal momento in cui è accertata la gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 d.lgs. 151/2001).
Il divieto opera anche in caso di aborto, a condizione che avvenga dopo il 180° giorno dall’inizio della gravidanza: in questo caso, infatti, l’aborto è parificato al parto, determinando l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 54 del d.lgs. 151/2001.
Il divieto di licenziamento si estende anche al lavoratore padre che, entro un anno dalla nascita del figlio, abbia fatto uso al posto della madre del congedo di paternitàÈ il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta o una parte della durata del congedo di maternità, ed è riconosciuto in casi specifici. More per una di quelle cause particolarmente forti che lo consentono (come la morte della madre, o le gravi condizioni di salute della madre che non permettano l’assistenza al neonato).
La stessa disciplina, inoltre, si applica in caso di adozione e affidamento: in particolare, se è stato utilizzato il congedo di maternitàPeriodo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto More o di paternità, è vietato il licenziamento dei lavoratori fino ad un anno dall’ingresso del minore nella nuova famiglia.
Il divieto di licenziamento non opera in caso di:
In caso di licenziamento illegittimo si applica la tutela reale piena, prevista dall’art. 18 dello Statuto dei LavoratoriSi tratta della legge 300/1970, che ha introdotto importanti norme a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento More.
Il licenziamento, infatti, è considerato nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazioneÈ una delle forme di tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo e consiste nell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di riammettere il dipendente nella posizione che occupava prima del licenziamento. More nel posto di lavoro o all’indennità sostitutiva della reintegrazione (pari a 15 mensilità).
Il datore di lavoro è condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria (in misura minima di 5 mensilità) e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Alla tutela reale piena, prevista dallo Statuto dei Lavoratori, si aggiunge, in questi specifici casi, la previsione di una sanzione amministrativa (da 1.032 a 2.582 euro).