Le ferie sono un diritto, ma i lavoratori non sono liberi di andare in ferie quando preferiscono
La finalità delle ferie è permettere il recupero delle energie psicofisiche e consentire al lavoratore di dedicare maggior tempo e cura alle relazioni affettive e sociali.
Quando vanno usufruite e quante farne è stabilito normalmente con un piano ferie approvato dal datore di lavoro. Il quale deve cercare di bilanciare le esigenze dell’azienda con i bisogni dei lavoratori.
I giorni di ferie sono stabiliti dal contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More applicato in azienda. Per legge, il periodo di ferie in un anno non dev’essere inferiore a quattro settimane. Due settimane dovrebbero essere usufruite nell’anno di maturazione, anche in via continuativa; le restanti due entro i 18 mesi successivi.
Quindi, se nell’anno 2022 maturo 4 settimane di ferie, dovrò beneficiare di 2 settimane entro il 31 dicembre 2022 e le restanti potrei goderle entro la fine di giugno 2024.
Naturalmente, queste sono indicazioni di carattere generale e dunque sono soggette a eventuali modifiche in ragione delle esigenze produttive e organizzative.
Sì. I datori di lavoro possono richiamare in servizio i lavoratori a patto che la richiesta sia motivata da esigenze organizzative e produttive.
In questo caso, se previsto dal contratto collettivo applicato, l’azienda è tenuta a rimborsare ai dipendenti le spese di viaggio, vitto e alloggio che gli stessi sono chiamati a sostenere a causa dell’interruzione anticipata delle ferie.
Ad esempio, il contratto collettivo commercio prevede che «per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato».
Mentre il contratto collettivo metalmeccanici prevede che «…ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative».
Tuttavia, nulla vieta al datore di lavoro di rimborsare le spese sostenute per il rientro anticipato dalle ferie, anche senza la previsione del contratto collettivo.
Come suggerito dal nome, le ferie forzate sono imposte al dipendente dal datore di lavoro.
Non esiste una norma che stabilisce quando un datore di lavoro può ordinare un periodo di ferie forzate. I motivi principali per cui le richiede possono essere vari: può succedere che l’attività si interrompa in alcuni periodi dell’anno (ad esempio il reparto produzione di un’azienda interrompe la propria attività nel mese di agosto in concomitanza con i vari fornitori di materiale), oppure esiste un regolamento aziendale che prevede il periodo di ferie forzate.
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