Nuove previsioni per la gestione dei lavoratori esposti a maggiori rischi in caso di contagio
Il Governo non ha esteso il diritto per i lavoratori fragili di poter lavorare da remoto. Dal 1° aprile 2022 si è tornati alla normativa ordinaria, ma sui datori di lavoro rimane un obbligo preciso di sorveglianza sanitaria speciale per questa particolare categoria.
Ecco perché lo smart working può essere la soluzione più opportuna per tutelare i lavoratori fragili.
Prima di analizzare il contenuto della norma è necessario rispondere al quesito iniziale: chi rientra nella categoria dei lavoratori fragili?
Inizialmente, vi rientravano tutti quei lavoratori che, a causa delle patologie sofferte, sarebbero stati esposti a rischi maggiori in caso di contagio da coronavirus. In seguito, con il decreto del Ministro del Lavoro e della Salute sono state individuate due grandi categorie di «lavoratori fragili»:
1) coloro che soffrono determinate patologie indicate dal Legislatore in appositi elenchi;
2) coloro che sono esonerati dalla vaccinazione e che sono affetti da alcune precise malattie;
In ogni caso è sempre necessaria un’apposita certificazione medica ufficiale.
L’ultimo decreto–legge del Governo non ha prorogato la previsione introdotta nel corso della normativa emergenziale. Si tratta della norma che ha consentito ai lavoratori fragili di poter svolgere la propria prestazione lavorativa da casa.
L’ultima proroga è scaduta il 31 marzo 2022: da tale data non è più in vigore questa previsione di favore.
Se non è più in vigore la normativa speciale, non significa che i lavoratori fragili non possano più lavorare da casa e che siano obbligati a tornare a lavorare in azienda. Infatti, l’azienda può continuare a chiedere ai dipendenti di lavorare da casa poiché lo smart working semplificato è in vigore fino al 30 giugno 2022.
Inoltre, l’azienda è obbligata a rispettare e adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare la salute dei propri lavoratori.
Proprio con riferimento ai lavoratori fragili, tale obbligo è più intenso, posto che è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di «assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio».
In tal senso, la conferma o, se si tratta della prima occasione, la «messa in smart working» del lavoratore fragile, può essere una scelta organizzativa che risponde a un ragionevole criterio di riduzione del rischio a cui sarebbe esposto il dipendente nel caso in cui rientrasse in azienda.
Fino al 31 marzo 2022 i lavoratori fragili che non potevano svolgere le proprie mansioni in smart working, sono potuti o rimanere a casa e il periodo di assenza è stato paragonato a ricovero ospedaliero, con il riconoscimento della relativa indennità economica.
Tuttavia, come chiarito anche dall’Inps, tale previsione è cessata il 31 marzo 2022. Perciò, dal 1° aprile 2022, i lavoratori fragili che non possono recarsi al lavoro, non hanno diritto all’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero e quindi non hanno diritto ad alcuna indennità.
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