L’INPS ha preso una posizione precisa e supera le incertezze normative seguite alla legge Cirinnà
Con circolare n. 36/2022 l’INPS, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2016, è ritornata a chiarire, dopo una prima circolare del 2017, che i permessi ex legge 104/1992 possono essere richiesti anche:
In particolare, il diritto a usufruire dei permessi ex legge 104/1992, per assistere il disabile in situazione di gravità, può essere concesso, in alternativa:
I permessi ex L. 104/1992 possono essere usufruiti unicamente nel caso in cui si presti assistenza al convivente e non anche nel caso in cui si intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.
La ragione sta nel fatto che il rapporto di affinità nasce per formalizzare il solo legame affettivo stabile di coppia ai soli fini della reciproca assistenza morale e materiale, e questo non include anche l’ampliamento dei doveri agli affini del partner.
Come indicato nella circolare INPS n. 38/2017, tra i soggetti individuati dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario non vi è il convivente di fatto, ma solo la parte dell’unione civile che debba, tra l’altro, prestare assistenza all’altro partner.
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