Unioni civili e convivenze di fatto consentono di chiedere e utilizzare i permessi 104
Dopo le pronunce della Corte Costituzionale anche l’INPS ha diramato istruzioni operative per attuare in concreto il diritto per i conviventi a richiedere i permessi 104 e i congedi straordinari. Abbiamo scritto molto spesso di cos’è la legge 104, quindi non ci dilungheremo oltre in questo articolo, ma prima di analizzare nel dettaglio la questione è opportuno riprendere il contenuto di queste due opzioni.
I permessi legge 104 sono previsti dall’articolo 3 della legge 192/104 e sono una delle norme più famose e importanti in merito alla tutela delle persone non autosufficienti.
La norma dice che se lavori come dipendente, sia nel settore pubblico che privato, hai il diritto di prendere tre giorni al mese di permesso retribuito per assistere una persona con disabilità grave. Questo vale anche se li prendi tutti di seguito. La persona che assisti non deve essere ricoverata a tempo pieno, e può essere il tuo coniuge, la tua unione civile, il tuo convivente, oppure un parente o affine fino al secondo grado.
Invece, il congedo straordinario ti dà la possibilità di assentarti per 2 anni dal lavoro, periodo che può essere anche non continuativo. È previsto dal decreto legislativo 151/2001, testo normativo dedicato proprio al sostegno della genitorialità.
L’articolo 42 è intitolato “Riposi e permessi per i figli con handicap grave” e, al comma cinque, prevede che se sei il coniuge convivente di una persona con disabilità grave, riconosciuta secondo la Legge 104 del 1992, hai diritto a richiedere un congedo entro trenta giorni dalla domanda, come previsto dalla legge 53 del 2000. Questo stesso diritto vale anche se sei parte di un’unione civileCoppia formata da soggetti, entrambi maggiorenni, dello stesso sesso, e riconosciuta da un punto di vista giuridico More o coppia di fatto, secondo quanto stabilito dalla legge del 2016.
I due articoli riportati nel paragrafo iniziale parlano della norma che è in vigore ad oggi. Rappresentano l’approdo conclusivo della normativa che, in passato, non riconosceva questi diritti a favore dei conviventi e delle persone unite civilmente.
Il testo normativo infatti è stato prima oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale e poi aggiornato dagli interventi dell’INPS.
In particolare, con circolare n. 36/2022 l’INPS, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2016 ha chiarito che i permessi ex legge 104/1992 puoi richiederli se sei:
Inoltre, puoi avere i permessi ex legge 104/1992 per assistere una persona disabile in situazione di gravità, in alternativa:
Secondo l’INPS, puoi avere questo diritto solo ed esclusivamente nel caso in cui tu sia parte di un’unione civile e non di una convivenza di fatto, perché il rapporto di affinità non c’è in caso di persone conviventi, ma solo per chi ha contratto matrimonio o è unito civilmente.
Dunque, secondo l’INPS se lavori nel settore privato, hai diritto ai permessi previsti dalla legge 104 del 1992 anche se sei parte di un’unione civile. Questo diritto vale sia se assisti la tua parte dell’unione, sia se ti occupi di un suo parente.
Non devi richiedere i permessi 104 direttamente all’INPS: si tratta di un diritto che fai valere nei confronti del tuo datore di lavoro.
Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la procedura per il riconoscimento dello stato di handicap grave, che è il presupposto per poi poter utilizzare la Legge 104 e tutte le agevolazioni previste dalla legge.
Se la coppia non ha formalizzato la propria unione civile o la convivenza di fatto può chiedere i permessi 104? La risposta è no.
La legge ha esteso il diritto ai casi di unione civile e convivenza registrata, ma in caso di semplice convivenza more uxorio non hai il diritto di richiedere i permessi 104.
Spesso si pensa che unione civile e coppia di fatto siano la stessa cosa, ma non è così. Vediamo la differenza tra loro.
L’unione civile si può costituire solo tra persone dello stesso sesso. Questa unione è formalmente costituita e certificata dall’ufficiale di stato civile e sancisce che entrambi i partner hanno gli stessi diritti e doveri.
Questo significa che tu e il tuo partner vi impegnate ad assistervi reciprocamente, sia a livello morale che materiale e a vivere insieme. Entrambi dovete contribuire ai bisogni comuni, in base alle vostre risorse economiche e alla capacità di lavorare, sia fuori che dentro casa.
La convivenza di fatto può essere costituita indifferentemente da una coppia omosessuale o eterosessuale. Secondo la legge che disciplina le convivenze, i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni che vivono insieme e sono legate da una relazione affettiva stabile, in cui si aiutano reciprocamente sia moralmente che materialmente. Dunque, tu e l’altra persona non dovete essere parenti, legati da affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
Come spiegato nella circolare INPS n. 38/2017, il convivente di fatto non ha diritto al congedo straordinario. Questo diritto spetta solo alla parte di un’unione civile che deve assistere il proprio partner. In sintesi, puoi chiedere il congedo straordinario solo se fai parte di un’unione civile e non se sei convivente di fatto. Questo evidenzia una differenza importante tra unione civile e convivenza di fatto.
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