Sei protetta dal licenziamento fino a un anno dalla data del matrimonio, a seconda dei casi
È uno dei divieti meno conosciuti sia dai lavoratori sia dalle aziende. Nel nostro ordinamento esiste il divieto di licenziamento della lavoratrice per matrimonio e una presunzione di nullità.
Il divieto di licenziamento per matrimonio è previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 198 del 2006, dove viene specificato che il licenziamento è considerato automaticamente nullo se avviene nel periodo che va dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione.
Si tratta di un divieto e una presunzione molto rischiosi per il datore di lavoro, che potrebbe non sapere se la dipendente si è sposata nell’ultimo anno oppure ha fatto le pubblicazioni.
È altrettanto rischioso perché opera in modo oggettivo, ossia a prescindere dal fatto che il datore sapesse o meno tale circostanza. Le conseguenze? Il licenziamento è nullo e bisogna fare la reintegra e il pagamento di tutte le retribuzioni dal recesso all’effettiva ripresa in servizio.
Il divieto di licenziamento per matrimonio ha la stessa finalità del divieto di licenziamento per maternità: impedirti di perdere il lavoro perché hai deciso di sposarti.
L’obiettivo è garantirti stabilità lavorativa, proteggendoti da eventuali decisioni dell’azienda che potrebbero penalizzarti solo per il fatto di sposarti o pianificare una famiglia.
Questa tutela assicura che il datore di lavoro non possa licenziarti per motivi legati al matrimonio, evitando così discriminazioni nei confronti delle lavoratrici che potrebbero assentarsi per motivi familiari.
Il divieto di licenziamento per matrimonio si applica esclusivamente alle lavoratrici donne. Questo significa che, se sei un lavoratore uomo, il matrimonio non ti offre alcuna protezione contro il licenziamento.
Questa tutela copre un periodo ben definito: dal giorno delle pubblicazioni fino a un anno dopo la celebrazione del matrimonio. Se consideri che le pubblicazioni devono essere fatte almeno 5 giorni prima e al massimo 180 giorni prima delle nozze, il divieto può durare più di un anno.
Inoltre, questo divieto è oggettivo, quindi si applica indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sappia o meno del matrimonio o delle pubblicazioni. Anche se l’azienda non è a conoscenza del tuo stato civile, il licenziamento sarà comunque considerato nullo.
Si tratta di un’ipotesi di licenziamento nullo. Le conseguenze sono quelle previste per i casi più gravi di licenziamento illegittimo: reintegra sul posto di lavoro e pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento fino all’effettiva ripresa in servizio.
Il divieto di licenziamento per matrimonio si basa su una presunzione legale, ossia la legge presume che, se vieni licenziata in questo periodo, il motivo sia il tuo matrimonio. Tuttavia, questo non significa che l’azienda sia sempre impossibilitata a licenziare.
Infatti, il divieto non è assoluto: il datore di lavoro ha la possibilità di dimostrare che il licenziamento non è avvenuto a causa del matrimonio, ma per altri motivi legittimi. L’articolo 35 del Codice delle Pari Opportunità prevede alcune eccezioni in cui il licenziamento resta valido:
Non esiste un divieto assoluto di licenziamento per causa di matrimonio. La legge prevede una presunzione di nullità, ma non impone alcun divieto assoluto. Anche se ti sei sposata da un anno o hai già formalizzato le pubblicazioni, è consentito il licenziamento se il tuo caso rientra tra le eccezioni citate prima.
Leggi anche:
Licenziamento illegittimo: che cos’è e come funziona la reintegra
Quando un licenziamento è nullo: casi e tutele per il lavoratore