Quali sono i limiti e quali le tutele nell’esercizio dello sciopero, uno dei diritti fondamentali del lavoratore
Lo sciopero è un diritto costituzionalmente tutelato. Non si può essere licenziati per il semplice fatto di aver promosso o aver aderito a uno sciopero. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare contro gli scioperanti.
Attenzione però a non superare i limiti del diritto di sciopero: non è ammesso violare i diritti dell’imprenditore e quelli degli altri colleghi. Se si superano questi limiti, l’azienda può adottare le sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento.
Non si trova una definizione di sciopero nel nostro ordinamento. Può essere definito come un diritto individuale a esercizio collettivo per la tutela di diritti e interessi collettivi.
La fonte più importante del nostro ordinamento, l’articolo 40 della Costituzione, afferma semplicemente che “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
Tuttavia, eccezione fatta per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, non è mai stata emanata una legge che lo disciplini. Ciò nonostante, il diritto di sciopero assume rilevanza costituzionale e la legge ordinaria può semplicemente disciplinare l’esercizio e le modalità dello sciopero, ma non può limitare questo diritto.
I modi per esercitare questo diritto sono molteplici. Innanzitutto chiunque può scioperare. Questo diritto è riconosciuto a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia di contratto, inquadramento, anzianità, settore di appartenenza.
Nella maggior parte dei casi lo sciopero è proclamato dalle organizzazioni sindacali. Nulla vieta, tuttavia, che lo sciopero venga organizzato spontaneamente dai lavoratori. Si pensi a tutti quei casi in cui non ci siano sindacati in azienda oppure scioperino lavoratori non iscritti ad alcun sindacato.
Le modalità sono molteplici:
La partecipazione determina la sospensione temporanea delle prestazioni che caratterizzano il rapporto di lavoro: attività lavorativa da un lato e retribuzione dall’altro. Significa che il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione per le giornate o le ore in cui ha scioperato.
No, l’azienda non può licenziare e nemmeno sanzionare disciplinarmente il dipendente che ha scioperato. Si tratta di un diritto tutelato costituzionalmente e pertanto il suo esercizio non può comportare alcuna conseguenza disciplinare.
Il lavoratore, quindi, non deve temere alcuna ritorsione disciplinare da parte dell’azienda. Diversamente, si tratterebbe a tutti gli effetti di un licenziamento ritorsivo e dunque nullo. Le conseguenze? È come se il licenziamento non ci fosse mai stato: reintegra sul posto di lavoro e pagamento di retribuzioni e contributi dalla data del licenziamento sino all’effettiva ripresa in servizio.
Accertato che il lavoratore non può subire alcun provvedimento disciplinare per aver scioperato, è necessario approfondire i casi in cui, invece, l’azienda può sanzionare il comportamento del dipendente in caso di uno sciopero.
In occasione di queste manifestazioni, infatti, possono capitare episodi di picchettaggio, blocco dei cancelli, blocco dei mezzi in entrata e in uscita, barriere umane, vandalismi e danneggiamenti. Tutte queste condotte oltrepassano i limiti del diritto di sciopero e hanno rilevanza disciplinare e penale.
L’esercizio del diritto di scioperare deve avere come unica conseguenza negativa il rallentamento o la sospensione dell’attività produttiva. In nessun caso è ammesso pregiudicare il diritto dei colleghi a entrare al lavoro e dell’imprenditore di continuare a esercitare la produzione.
Da molti anni la Cassazione e i Tribunali di merito sono molto severi nel giudicare i comportamenti che travalicano i limiti esterni del diritto di sciopero.
Sul punto, la Corte di Cassazione, sin dagli anni Ottanta, ha affermato che “non può essere realizzato con atti diretti contro l’organizzazione aziendale, in modo da impedirne il funzionamento o da comprometterne la produttività, o in atti pregiudizievoli di fondamentali diritti del pari costituzionalmente garantiti in modo assoluto, come quello alla vita e all’incolumità personale”.
Nello specifico “è consentito ai lavoratori scioperanti persuadere altri dipendenti a scioperare o muovere critiche o rimproveri a chi abbia rifiutato di aderire all’agitazione, ma è illegittima quella condotta volta ad impedire il funzionamento dell’organizzazione aziendale con interventi sugli impianti o con atti, pur non improntati a forme di violenza o di minaccia, i quali ostacolino il lavoro dei dipendenti che non scioperano.” (sentenza numero 711/1980).
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