Licenziamento per riduzione o cessazione dell’attività: cosa sapere e quali sono i diritti dei lavoratori

Licenziamento per cessazione attività

Il licenziamento per crisi aziendale è possibile, ma l’impresa deve seguire regole specifiche

Il licenziamento per crisi aziendale è legittimo? 

Sì, il licenziamento per crisi aziendale è una delle situazioni in cui l’azienda può interrompere i rapporti di lavoro.

Se la crisi aziendale coinvolge più di cinque lavoratori, si parla di licenziamento collettivo.

La differenza tra un licenziamento collettivo e un licenziamento individuale per soppressione della posizione sta nel fatto che l’azienda deve seguire un preciso procedimento e rispettare regole specifiche, ad esempio nella scelta dei lavoratori da licenziare.

Licenziamento per cessazione attività con più e meno di 15 dipendenti 

Se il licenziamento avviene per cessazione dell’attività e l’azienda in cui lavori ha meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro non deve seguire la normativa sui licenziamenti collettivi. In questo caso, può licenziarti per motivo oggettivo, cioè per ragioni economiche.

L’azienda deve dimostrare di aver effettivamente soppresso la tua posizione e di non poterti assegnare ad altre mansioni, nemmeno inferiori.

Se l’attività chiude definitivamente, il rapporto di lavoro termina per giustificato motivo oggettivo. In questo caso, hai diritto al preavviso o all’indennità sostitutiva, oltre al pagamento di tutte le competenze di fine rapporto.

Cosa succede ai lavoratori in caso di licenziamento per cambio società? 

Se c’è un cambio di società, hai diritto a proseguire il rapporto di lavoro con la nuova azienda.

Quello che spesso viene chiamato “cambio di società” è in realtà un cambio nella gestione di un appalto. In questi casi, se la tua attività rientra nel contratto di appalto, il tuo rapporto di lavoro deve continuare con la nuova società subentrante.

Per garantire la tua tutela in questi passaggi, i contratti collettivi prevedono specifiche procedure per applicare la “clausola sociale”. Questa regola impone di mantenere inalterata la forza lavoro nel passaggio da un’azienda all’altra.

Se, per ragioni organizzative, non è possibile confermare tutti i lavoratori, l’azienda uscente, in assenza di altre posizioni disponibili, dovrà procedere con il licenziamento dei dipendenti esclusi dal cambio appalto.

Quando è legittimo un licenziamento per riorganizzazione aziendale 

Il licenziamento per crisi aziendale è l’ultimo step di un procedimento complesso, regolato dalla legge 223 del 1991, che stabilisce presupposti, obblighi e criteri di scelta dei lavoratori.

Si parla di licenziamento collettivo o procedura di mobilità quando il numero di lavoratori coinvolti supera 5 in un arco di 120 giorni. Se i licenziamenti sono meno di 5, si applica una procedura diversa, basata su plurimi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Il licenziamento collettivo può avvenire in caso di riduzione o trasformazione dell’attività aziendale o cessazione definitiva

Attenzione: la trasformazione dell’attività non implica sempre un calo di fatturato. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, queste procedure vengono attivate proprio a causa di una crisi aziendale con forti perdite economiche.

Il procedimento di licenziamento collettivo inizia con una comunicazione ufficiale dell’azienda rivolta alle rappresentanze sindacali, alle associazioni di categoria e all’ente pubblico competente. In questa comunicazione, l’azienda deve spiegare:

  • i motivi della crisi e le cause che rendono necessario il taglio del personale;
  • i lavoratori coinvolti e i criteri con cui sono stati selezionati;
  • l’impossibilità di adottare soluzioni alternative per evitare i licenziamenti;
  • i tempi previsti per la riduzione del personale.

Dopo aver ricevuto questa comunicazione, i sindacati e l’ente pubblico competente possono avviare una trattativa per trovare soluzioni che evitino i licenziamenti o per definire criteri di selezione più equi, cercando di ridurre il numero di lavoratori coinvolti.

Licenziamento per riduzione del personale: criteri e indennità 

In caso di licenziamento per riduzione del personale, l’aspetto più importante è quanti lavoratori vengono coinvolti e come vengono scelti. L’azienda non può decidere liberamente chi licenziare, ma deve seguire criteri ben precisi stabiliti dalla legge.

I criteri da applicare sono previsti dall’articolo 5 della legge 223/1991 e sono i seguenti:

  • carichi di famiglia: si tiene conto delle condizioni economiche e familiari dei lavoratori;
  • anzianità: chi ha più anni di servizio ha maggior tutela;
  • esigenze tecnico-produttive e organizzative: l’azienda deve garantire la continuità dell’attività.

C’è poi un’ulteriore regola da rispettare: l’azienda non può licenziare una percentuale di donne superiore alla percentuale di manodopera femminile già occupata, in base alle mansioni considerate.

L’insieme di questi criteri deve portare, in modo oggettivo, a individuare i lavoratori da licenziare.

Se l’azienda e i sindacati avviano un confronto, è possibile trovare un accordo che preveda criteri diversi o che individui direttamente i lavoratori da licenziare. In questo caso, l’accordo sindacale prevale sulle regole stabilite dalla legge.

Licenziamento per mancanza di lavoro: cosa mi spetta?

Se vieni licenziato collettivamente per mancanza di lavoro, è fondamentale che l’azienda rispetti tutte le regole della procedura e i criteri stabiliti dalla legge o dagli accordi sindacali. Se queste regole non vengono rispettate, il licenziamento è illegittimo.

Ma quali sono le tutele in caso di licenziamento collettivo illegittimo?

Prima di tutto, è importante sapere che gli effetti dell’illegittimità valgono solo per chi impugna il licenziamento, e non si estendono automaticamente a tutti i colleghi.

Le tutele variano in base a due fattori:

  • la data di assunzione (prima o dopo il 7 marzo 2015);
  • il tipo di violazione commessa dall’azienda.

Se hai ottenuto l’assunzione prima del 7 marzo 2015 e il tuo licenziamento è illegittimo per vizi nella procedura o violazione dei criteri di scelta, hai diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro e a un’indennità risarcitoria fino a 12 mensilità.

Se invece hai avuto l’assunzione dal 7 marzo 2015 in poi, nella stessa situazione non hai diritto alla reintegrazione, ma solo a un’indennità risarcitoria che va da 6 a 36 mensilità.

 

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