Facciamo chiarezza sulle principali forme di lavoro che non rientrano nel rapporto di lavoro subordinato
“Mi assumono con Partita Iva”: a quanti è capitato di sentire pronunciare questa frase? Oppure “per lavorare devi aprirti la Partita Iva”? Sono frasi che sentiamo spesso e che di solito preannunciano l’inizio di una collaborazione professionale.
Il mondo delle Partita Iva è stimolante, variegato e con regole e discipline proprie. È un settore composto da varie anime: stando all’ultimo report del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in Italia si contano 5 milioni di Partite Iva. Eccolo il “Mondo delle Partita Iva”, un pianeta di professionisti e lavoratori che occupano tutti i settori dell’economia.
Spesso con questo termine vengono inclusi tutti quei lavoratori che non hanno un contratto di lavoro subordinato, ma la realtà è molto più variegata. In questo articolo facciamo chiarezza sulle principali forme di lavoro di questo tipo: autonomo, co.co.co e prestazione occasionale.
E se rientri in una di queste casistiche, leggi l’articolo fino alla fine: se hai bisogno di aiuto nella gestione della tua partita IVA, abbiamo la soluzione che fa per te.
I lavoratori autonomi sono loro i professionisti della Partita Iva. Spaziano in qualsiasi settore dell’economia del Paese: dall’artigianato al mondo delle professioni tecniche, dall’idraulico al consulente finanziario.
Ma che cos’è il lavoro autonomo? È importante indicare quali sono le caratteristiche principali di questa figura, perché può capitare che questo tipo di rapporto venga utilizzato per “mascherarne” uno di tipo subordinato.
La disciplina di riferimento è quella indicata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Il rapporto può essere instaurato con un contratto di prestazione autonoma che può avere qualsiasi oggetto: ad esempio, un contratto di prestazione professionale, l’affidamento dell’esecuzione di un’opera, un contratto di consulenza, un contratto da free-lance.
Ciò che lo contraddistingue dal lavoro subordinato è l’assenza di subordinazione e quindi:
C’è poi un altro aspetto importante: l’autonomo non è soggetto al potere disciplinare del cliente-committente. Al massimo, in caso di errore, risponde del proprio inadempimento a livello civilistico, ma non a livello disciplinare.
Significa che se un collaboratore è stato assunto con un contratto di lavoro autonomo non può essere licenziato. Il cliente-committente può recedere dal contratto secondo le previsioni del codice civile, ma non si tratta di licenziamento.
Non sempre il lavoro, però, può essere svolto ed eseguito in totale autonomia, in modo distaccato e svincolato dalla struttura del cliente-committente.
Per questa ragione la legge ha previsto ormai da anni (dal 2015 precisamente) la figura della collaborazione coordinata e continuativa, che è disciplinata dal decreto legislativo 81/2015.
Ecco la definizione presa dalla legge: “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
C’è un aspetto importante: al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, a questi contratti si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Significa, concretamente, che il collaboratore non deve aprire la Partita Iva, ma deve essere retribuito con un cedolino paga.
Le principali caratteristiche, che la contraddistinguono anche dal lavoro autonomo, sono queste:
Ci sono poi i “voucher” , eredi dei vecchi “buoni lavoro”, una figura contrattuale molto utilizzata, specie in alcuni settori (turismo e ristorazione su tutti), ma che non rappresenta un modello di Partita Iva.
Si tratta, infatti, di un rapporto di lavoro subordinato, con alcune peculiarità per quanto riguarda le modalità semplificate di instaurazione e gestione, nonché per i limiti di utilizzo, sia per il prestatore sia per l’utilizzatore.
In particolare, secondo le previsioni di legge:
Infine, esiste il lavoro autonomo occasionale, che è un tipo di contratto che permette di lavorare come autonomi, ma senza l’obbligo di emettere fattura. Come per tutte le altre forme, esistono delle regole, che possiamo riassumere così:
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