La legge prevede che i permessi 104 possano essere utilizzati per assistenza domiciliare o svolgere attività che il familiare non riesce a fare. Ma attenzione: un solo abuso può portare al licenziamento
I permessi 104 spettano ai lavoratori, cosiddetti caregiver, che devono assistere un familiare con handicap grave accertato ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. 104/1992. I permessi 104 sono retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativaMeccanismo per cui, in un determinato periodo nel quale non si ha una normale attività lavorativa (come malattia, maternità, cassa integrazione etc.), non si versano contributi ma è comunque garantita la copertura assicurativa. More (significa che anche il giorno di assenza di assenza concorre a formare il montante contributivo ai fini pensionistici).
I giorni di permesso 104 sono, di regola, 3 giorni al mese. Il familiare ha poi diritto di usufruire di un congedo straordinario della durata massima di due anni per ciascuna portatore di handicap e nell’arco della vita lavorativa (art. 42 d. lgs. 151/2001).
Considerata la natura e la finalità del permesso (e la relativa assenza dal lavoro), i permessi devono essere utilizzati per prestare assistenza al proprio familiare con handicap grave. I permessi 104, quindi, devono essere usufruiti per offrire la propria presenza al fianco del familiare, per aiutarlo nelle faccende domestiche, per accompagnarlo a visite mediche o per agevolarlo in altre incombenze quotidiane.
Sì, perché si tratta di una attività di assistenza funzionale al familiare. Il concetto di assistenza, infatti, seconda la giurisprudenza non va inteso solo come vicinanza continuativa e ininterrotta alla persona disabile, ma può consistere anche nello svolgimento di tutte le incombenze che il proprio familiare, a causa dell’handicap, non riesce a svolgere.
L’abuso di permessi 104 si verifica ogni volta in cui il lavoratore utilizza il permesso senza prestare assistenza al familiare. A tal proposito, la giurisprudenza ha adottato un criterio molto rigoroso, ritenendo che configuri un abuso dei permessi 104 non solo la totale violazione (ad esempio, se il lavoratore non faccia nemmeno visita al proprio familiare), ma anche l’utilizzo parziale del permesso. Pertanto, secondo i giudici anche un utilizzo solo parziale del permesso configura un abuso.
Ad esempio, secondo il Tribunale di Bologna (sentenza del 20 luglio 2017, n. 765), l’uso improprio del permesso, anche soltanto per poche ore, costituisce un abuso del diritto. Ugualmente, secondo il Tribunale di Bari, (sentenza 30 aprile 2019) si configura un abuso del permesso anche se si assiste solo in via temporanea il parente disabile poiché «verrebbe meno una risorsa all’interno del normale ciclo produttivo, che rende necessaria una differente organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda».
Sì, il lavoratore può essere licenziato nel caso in cui il datore di lavoro accerti l’abuso dei permessi previsti dalla legge 104/1992. Si tratta di un licenziamento per giusta causaÈ il licenziamento inflitto senza preavviso a fronte di una condotta del dipendente talmente grave da non consentire la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto. More determinato da un inadempimento così grave da far venir meno la fiducia del datore di lavoro. E attenzione che, come confermato recentemente dal Tribunale di Venezia (sentenza 3 maggio 2019) , anche un singolo episodio di abuso, può giustificare il licenziamento. In ogni caso, il licenziamento deve essere preceduto dall’avvio del procedimento disciplinare, in cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni.
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