Permessi legge 104/92 e malattia

Permessi legge 104 e malattia
(foto Shutterstock)

Durante la malattia maturano i permessi legge 104/92; se si è stati ammalati è possibile fruire dei permessi anche in assenza di ripresa lavorativa

Durante la malattia maturano i permessi legge 104/92?

, a chiarire tale dubbio è l’interpello n. 24 del 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale conferma che i permessi ex l. 104/1992 maturano anche durante la malattia in quanto è un’assenza giustificata: i lavoratori beneficiari dei permessi l. 104 non possono essere discriminati per il godimento di un altro diritto (la malattia). Dunque, i permessi ex legge 104/92 maturano e non devono essere riproporzionati quando nel mese vi sia stato un evento di malattia.

La malattia interrompe i permessi 104?

. Al fine di fruire dei permessi per prestare assistenza ad un familiare portatore di handicap (o per se stessi) il fatto di essere stati ammalati, come già specificato nell’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2012, non incide sui permessi. Il lavoratore può assentarsi per fruire dei permessi anche subito dopo essere rientrato dalla malattia, anche in assenza di ripresa lavorativa.

Durante la malattia maturano i permessi legge 104/92?

. La malattia interrompe la fruizione dei permessi legge 104 in quanto è un evento che non consente la realizzazione dello scopo dei permessi e cioè di garantire l’assistenza al portatore di handicap. Tale meccanismo opera solo su attivazione del lavoratore, il quale dovrà comunicare al datore di lavoro di essere malato presentando il relativo certificato medico; per le giornate di malattia, il datore di lavoro riconoscerà l’evento senza ricorrere ai permessi richiesti inizialmente dal lavoratore.

Dopo la malattia si possono fruire dei permessi legge 104/92?

I permessi legge 104 maturano se vi è continuità dell’assistenza da prestare al portatore di handicap. Infatti, ogni 10 giorni consecutivi di assistenza maturerà un giorno di permesso, per un totale massimo di tre giorni al mese. L’INPS ha chiarito che non spetta alcun giorno di permesso se l’assistenza da prestare è inferiore a 10 giorni continuativi nel mese.

 

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