In questo articolo vediamo le principali modifiche al rito del lavoro introdotte con la Riforma Cartabia
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, la cosiddetta Riforma Cartabia, ha introdotto importanti modifiche nell’ambito del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2023 è stata anticipata l’entrata in vigore della Riforma del processo civile: la data inizialmente prevista del 20 giugno è stata anticipata al 28 febbraio 2023.
Pertanto, dal 1 marzo 2023 cambiano molte regole del processo del lavoro: va in pensione il Rito Fornero e si segue un rito uguale per tutti i licenziamenti. Debutta la negoziazione assistita nel campo del diritto del lavoro.
La Riforma Cartabia ha abrogato il cosiddetto “Rito Fornero”, ossia quello speciale rito che regolava le impugnazioni dei licenziamenti di tutti coloro che sono stati assunti a tempo determinato prima del 7 marzo 2015, alle dipendenze di società con più di 15 dipendenti nello stesso comune o 60 dipendenti nel territorio nazionale.
Dal 1° marzo 2023 tutte le impugnazioni di licenziamento sono soggette a un unico rito, quello ordinario, a prescindere dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell’azienda.
L’unificazione del rito processuale per tutti i lavoratori è una grande novità, posto che dall’introduzione del Rito Fornero le impugnazioni seguivano due procedimenti distinti. Dal 1 marzo regole processuali sono uguali per tutti.
C’è però un aspetto da non dimenticare: l’unificazione dei riti non modifica il regime di tutela dei licenziamenti illegittimi, che rimane diversificata in base alla data di assunzione e al regime applicabile.
Dal 1° marzo il rito processuale è uguale per tutti, ma la Riforma Cartabia ha voluto garantire un canale privilegiato per i licenziamenti in cui il lavoratore chiede anche la reintegra.
Il nuovo articolo 441 bis del codice di procedura civile prevede che tali cause “hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto”.
Inoltre, per velocizzare la discussione della causa, il giudice, tenuto conto delle circostanze esposte, può ridurre i termini del procedimento fino alla metà e concentrare la fase istruttoria e quella decisoria. Tali regole di speditezza si applicano ai giudizi in appello e in cassazione.
Il nuovo rito unificato di impugnazione trova applicazione anche per l’impugnazione dei licenziamenti ritorsivi. Non si tratta di una novità, ma la Riforma precisa espressamente che il lavoratore può decidere se impugnare un simile licenziamento o con il rito ordinario o con i procedimenti speciali previsti dalla normativa contro le discriminazioni, ma la scelta di uno dei due preclude la possibilità di azionare successivamente l’altro.
Novità anche per quanto riguarda le impugnazioni dei licenziamenti dei soci lavoratori alle dipendenze delle cooperative.
In queste ipotesi il dipendente instaura due diversi rapporti:
È stato così risolta una questione che ha impegnato la giurisprudenza negli ultimi anni proprio con riferimento all’espulsione del socio lavoratore: dal 1° marzo 2023 il Giudice del lavoro è competente a giudicare il licenziamento del socio e “in tali ipotesi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo”.
Infine, dal 1° marzo 2023 la negoziazione assistita si applica anche per le vertenze di lavoro. Si tratta di una possibilità di trattare e conciliare in causa senza dover ricorrere al Tribunale, all’Ispettorato, alle organizzazioni sindacali o a un centro di mediazione.
Con l’assistenza di un avvocato è possibile invitare la controparte ad avviare un percorso di negoziazione, ossia una serie di incontri al fine di poter conciliare la vertenza. L’eventuale accordo gode della stessa efficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale.
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