Le indicazioni utili per poter fare il calcolo dell’importo mensile maturato del TFR
La “retribuzione utile ai fini del TFR” è un’espressione che indica l’insieme delle voci in busta paga che servono da base di calcolo per quantificare, mese dopo mese, le somme che maturi per il trattamento di fine rapporto.
Le singole voci da considerare sono previste dalla legge e nello specifico da singoli contratti collettivi e servono per fare il calcolo del TFR. Sapere quali sono queste voci ti permette di sapere progressivamente quanto stai maturando.
Il metodo di calcolo del TFR è stabilito dalla legge, in particolare dall’articolo 2120 del Codice Civile. Questo articolo prevede che tu debba calcolare il TFR sommando, per ogni anno di servizio, una quota pari alla tua retribuzione annua divisa per 13,5. Per le frazioni di anno, la quota viene ridotta proporzionalmente, considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
La “retribuzione dovuta” prevista dal Codice Civile è nella pratica tradotta con l’espressione “retribuzione utile ai fini del TFR”.
Ma cosa significa? Sono tutte le somme che vanno obbligatoriamente prese in considerazione nel calcolo del TFR maturato di mese in mese e che formano la base imponibile su cui devi fare la divisione di 13,5 per calcolare il tuo TFR.
La retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, quindi, consiste nella somma di tutte le voci della retribuzione che devono essere considerate nel calcolo del TFR.
La retribuzione utile per calcolare il TFR include tutte le voci considerate come base di calcolo. Oltre alla paga base, queste voci possono comprendere straordinari, festività, indennità varie, superminimo e trasferte. In generale, l’articolo 2120 del Codice Civile stabilisce che devi includere tutte le somme legate al rapporto di lavoro e corrisposte in modo non occasionale, escludendo solo i rimborsi spese.
La legge indica che nel calcolo del TFR rientrano tutte le voci retributive, come lo stipendio base, gli scatti di anzianità e, in alcuni casi, le ore di straordinario, a meno che non siano compensi eccezionali. La Corte di Cassazione ha chiarito che il Codice Civile usa una formula ampia, che include qualsiasi compenso legato al rapporto di lavoro, anche se non è continuativo. Restano escluse solo le somme ricevute per situazioni straordinarie e imprevedibili, che si presume non si ripetano spesso. Rientrano invece i compensi che, anche se variabili, si presentano con una certa regolarità.
Per il TFR, è sufficiente che i compensi siano versati con frequenza e come corrispettivo delle attività svolte, escludendo quindi quelli “occasionali” (sentenza della Cassazione 14242/2024).
Tieni presente che la legge permette ai singoli contratti collettivi di indicare quali voci devono rientrare nella retribuzione utile per il TFR e quali devono essere escluse.
È probabile che tu possa leggere l’ammontare nella busta paga. La maggior parte dei cedolini paga infatti contiene anche la quantificazione del TFR, in particolare ci sono due dati:
Oltre a questi due dati è possibile che sul cedolino tu possa leggere anche “la retribuzione utile al calcolo del TFR”: in questo caso, se compilato correttamente, il cedolino deve esporre la somma di tutte le voci che, secondo la legge e il contratto collettivo, devono essere considerate per il calcolo del TFR.
Il TFR è dovuto anche in caso di licenziamento. L’azienda è obbligata a pagare il trattamento di fine rapporto a prescindere dalle cause che ti hanno portato a interrompere il rapporto di lavoro. Anche in caso di licenziamento, la retribuzione utile ai fini del TFR è sempre la stessa.
Ogni contratto collettivo nazionale ha una sezione specifica dedicata al TFR. In questa sezione trovi un articolo che elenca le voci da includere nella retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Questi esempi sono molto importanti perché, insieme alla legge, stabiliscono quali voci in busta paga devono essere considerate obbligatoriamente per calcolare il TFR. Vediamo alcuni esempi dei principali contratti collettivi che si affiancano alla norma generale del Codice Civile.
Anche se vieni sospeso dal lavoro, continui comunque a maturare il TFR. Questo vale, ad esempio, anche se sei assente per malattia.
L’articolo 2120 stabilisce infatti che, in caso di sospensione del lavoro per malattia o per altre cause indicate nell’articolo 2110, così come in caso di sospensione con cassa integrazione, deve essere considerata la retribuzione che avresti ricevuto se il rapporto di lavoro si fosse svolto normalmente.
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