Si può ridurre lo stipendio in ragione della crisi da Covid-19?

(foto Shutterstock)

Sì, se l’azienda è in difficoltà e la decisione serve a conservare il posto di lavoro

È possibile abbassare lo stipendio a un dipendente a causa della crisi da Covid-19?

Come regola generale, lo stipendio non può essere ridotto. Ci sono dei casi tuttavia in cui eccezionalmente è consentito a datore di lavoro e lavoratore di accordarsi per ridurre la retribuzione.

L’accordo in questione è valido se:

  • la retribuzione del lavoratore è superiore al minimo costituzionale, composto dalla retribuzione base del contratto collettivo, dall’indennità di contingenza e dalla tredicesima mensilità (con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle altre mensilità aggiuntive, come la quattordicesima), e viene ridotta solo l’eccedenza (ad esempio i premi di produzione, le maggiorazioni e le indennità speciali);
  • la firma dell’accordo avviene in sedi particolari, le cosiddette sedi protette (ad esempio la sede di un sindacato) in cui il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro, in modo che la volontà del lavoratore sia tutelata e la sua firma sia libera e consapevole;
  • la riduzione della retribuzione è motivabile come misura alternativa al licenziamento

Quindi, anche durante l’emergenza coronavirus che stiamo vivendo, la riduzione dello stipendio di un dipendente è consentita solo se è motivata dall’esigenza di conservare il posto al lavoratore.

Proprio per questo la durata dell’accordo deve essere necessariamente limitata nel tempo al perdurare della situazione emergenziale che la giustifica.

L’azienda deve rientrare fra quelle la cui attività è stata sospesa o comunque deve aver registrato un effettivo e importante calo del fatturato in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

Cosa fare se l’accordo non è stato firmato in sede protetta?

La legge stabilisce che il lavoratore può impugnare l’accordo entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto. Ciò significa che il lavoratore può fare ricorso e ottenere l’annullamento dell’accordo. Per ottenerlo deve presentare una richiesta scritta o anche ricorrere direttamente al giudice del lavoro per far dichiarare l’invalidità dell’accordo.

Il Giudice disporrà il ripristino della retribuzione originaria e obbligherà il datore di lavoro a versare al lavoratore la differenza tra gli stipendi pagati dopo la firma dell’accordo e quelli che avrebbe avuto diritto a ricevere senza riduzione.

 

 

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità, le storie e gli approfondimenti sul mondo del lavoro.