Sì, se l’azienda è in difficoltà e la decisione serve a conservare il posto di lavoro
Come regola generale, lo stipendio non può essere ridotto. Ci sono dei casi tuttavia in cui eccezionalmente è consentito a datore di lavoro e lavoratore di accordarsi per ridurre la retribuzione.
L’accordo in questione è valido se:
Quindi, anche durante l’emergenza coronavirus che stiamo vivendo, la riduzione dello stipendio di un dipendente è consentita solo se è motivata dall’esigenza di conservare il posto al lavoratore.
Proprio per questo la durata dell’accordo deve essere necessariamente limitata nel tempo al perdurare della situazione emergenziale che la giustifica.
L’azienda deve rientrare fra quelle la cui attività è stata sospesa o comunque deve aver registrato un effettivo e importante calo del fatturato in conseguenza dell’emergenza Covid-19.
La legge stabilisce che il lavoratore può impugnare l’accordo entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto. Ciò significa che il lavoratore può fare ricorso e ottenere l’annullamento dell’accordo. Per ottenerlo deve presentare una richiesta scritta o anche ricorrere direttamente al giudice del lavoro per far dichiarare l’invalidità dell’accordo.
Il Giudice disporrà il ripristino della retribuzione originaria e obbligherà il datore di lavoro a versare al lavoratore la differenza tra gli stipendi pagati dopo la firma dell’accordo e quelli che avrebbe avuto diritto a ricevere senza riduzione.