Un cassiere si è rifiutato di servire un cliente senza mascherina ed è stato licenziato. Una sentenza del tribunale di Arezzo ha annullato il licenziamento e reintegrato il dipendente
Durante l’emergenza Covid-19 un cassiere può rifiutare di fare il conto a un cliente senza mascherina? Il barista o la commessa possono rifiutarsi di servire il cliente privo dei dispositivi anticontagio?
La risposta data da una recente sentenza del Tribunale di Arezzo (n. 9 del 13 gennaio 2021 ) è affermativa: sì, i lavoratori possono respingere i clienti che entrano nei locali aziendali senza la mascherina e che si rifiutano di indossarla.
Il caso riguarda il cassiere di una nota catena di ristorazione che si è rifiutato di procedere al pagamento degli acquisti di un cliente presentatosi in cassa senza l’uso della mascherina. Dopo essere stato invitato a coprirsi la bocca e il naso, almeno con la felpa, il cliente è andato su tutte le furie ed è uscito dal bar senza effettuare l’acquisto. Poco dopo quest’ultimo ha manifestato il proprio disappunto sui social, lamentandosi del trattamento ricevuto dal cassiere.
La società, venuta a conoscenza dell’accaduto, ha licenziato il lavoratore per aver «disatteso le indicazioni aziendali» e «danneggiato gravemente l’immagine aziendale». Il lavoratore, tuttavia, ha impugnato il licenziamento davanti al giudice del lavoro.
Il Tribunale di Arezzo, al termine del giudizio di primo grado, ha ritenuto illegittimo il licenziamento e ha ordinato alla società di reintegrare immediatamente il cassiere. Le motivazioni della sentenza offrono l’occasione per una serie di considerazioni sulla valutazione di simili episodi.
Il giudice ha ritenuto che il comportamento del cassiere sia da considerare come “esercizio del proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza”. Pertanto, il lavoratore, in presenza di un cliente senza mascherina, può rifiutare di ricevere l’ordine o di servirlo.
Inoltre, il giudice del Tribunale di Arezzo ha affermato che, in questi casi, il lavoratore potrebbe rifiutarsi anche di eseguire la propria prestazione perché ha diritto a lavorare in piena sicurezza, e il mancato utilizzo dei dispositivi anticontagio può pregiudicare la propria salute.
Si legge nella sentenza che la giustificazione dello stato di necessità e di tutelare la propria salute “gli consentiva di astenersi dal lavoro poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona”. Tutto ciò significa che se il lavoratore si rifiuta di servire un cliente senza mascherina, esercita un proprio diritto e non commette alcuna violazione dei propri obblighi contrattuali. Perciò il datore di lavoro non può intimargli alcuna sanzione disciplinare perché, come visto, l’addetto ha esercitato un proprio diritto – quello alla salute – costituzionalmente garantito.