Coronavirus, disposizioni per il lavoro in vigore dal 10 marzo 2020

(foto Shutterstock)

Tutta l’Italia deve rispettare le stesse misure contro il contagio. Gli aggiornamenti su spostamenti, lavoratori con febbre o positivi, smart working, cassa integrazione, sicurezza

Con l’uscita del decreto del 9 marzo 2020, in vigore dal 10 marzo, tutta l’Italia è soggetta alla stessa disciplina, non esistono più zone di colori diversi.

SMART WORKING 

I dipendenti, se possono, lavorano da casa in smart working. Chi lo decide? L’azienda, che ha l’obbligo di seguire questa misura, a meno che non vi siano esigenze comprovabili

SE I DIPENDENTI NON POSSONO LAVORARE DA CASA E NON C’È LAVORO

Se i dipendenti non possono lavorare da casa e non c’è lavoro da fare, possono essere messi in ferie o in permesso retribuito dall’azienda.

In alternativa, se non ci sono ferie e permessi da scalare, o non c’è la possibilità di pagare ferie e permessi, i lavoratori possono essere messi in cassa ordinaria, o Fis, o cassa in deroga (su quest’ultimo punto si attendono a breve nuove disposizioni, nel frattempo i lavoratori possono essere collocati in sospensione, con comunicazione scritta, già da adesso).

POSSIBILITÀ DI SPOSTAMENTO PER I LAVORATORI

I dipendenti che devono lavorare in azienda possono spostarsi per andare e tornare dal luogo di lavoro; possono entrare e uscire dai territori e muoversi all’interno degli stessi per serie ragioni lavorative. I lavoratori possono spostarsi per lavoro solo se strettamente necessario e, qualora vengano fermati per un controllo, potendo comprovare, tramite autocertificazione, che vi era un’esigenza di lavoro.

I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE

I lavoratori devono dimostrare la sussistenza delle situazioni eccezionali che li legittimano ad entrare, uscire e muoversi nel territorio. A questo proposito, il Ministero dell’Interno ha predisposto un modello di autocertificazione, in cui si chiede di indicare che il viaggio è determinato da “comprovate esigenze lavorative” (ad esempio “lavoro presso..”), situazioni di necessità, motivi di salute (ad esempio “devo effettuare una visita medica” o altri motivi particolari), rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le misure di contenimento si applicano solo alle persone fisiche, e non al transito e trasporto di merci e alla filiera produttiva.

Le persone che lavorano si possono spostare su tutto il territorio nazionale per motivi di necessità, ma dovranno fare attenzione alle ordinanze delle diverse Regioni

DIPENDENTI CON FEBBRE O POSITIVI AL VIRUS

I dipendenti che hanno la febbre (temperatura superiore a 37,5) devono restare a casa e contattare il medico (vanno considerati in malattia).

I dipendenti in quarantena obbligatoria o positivi al virus (in malattia) non possono muoversi dalla loro abitazione.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ E MISURE DI SICUREZZA

Tutte le attività che comportano assembramenti sono sospese, a meno che non sia possibile assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.

Negli esercizi commerciali, nelle farmacie, nei punti vendita di generi alimentari, negli esercizi pubblici vanno assicurate le misure di sicurezza (tramite contingentamento delle persone che possono accedervi e distanza di sicurezza).
Se non è possibile assicurare il rispetto delle misure di sicurezza, le attività devono restare chiuse.

Sono sospese le attività di palestre, centri ricreativi, culturali, centri benessere e le attività che comportano vicinanza e contatti fisici.
Dove possibile, i dipendenti che lavorano in questi settori potranno essere messi in ferie, in permesso, o si potrà far ricorso agli ammortizzatori sociali.

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