Covid-19, è pandemia: le misure dell’11 marzo

(foto Shutterstock)

Ecco le disposizioni aggiuntive per tutta l’Italia. Chiuse attività di commercio al dettaglio, servizi di ristorazione e alla persona

La situazione non migliora, i contagi continuano e si diffondono rapidamente in tutto il mondo, tanto che l’Oms ha dichiarato “pandemia”. Con questa parola si indica la diffusione di un nuovo virus da uomo a uomo in più continenti o in aree vaste del mondo. Questa fase è caratterizzata dalla trasmissione del virus alla maggior parte della popolazione

La differenza rispetto invece a una situazione di “epidemia” risiede nel fatto che quest’ultima è una manifestazione localizzata e limitata nel tempo (seppur frequente) di una malattia infettiva.

Così, l’11 marzo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha emanato un nuovo decreto con misure ancora più stringenti per limitare il più possibile i contatti tra le persone. Tali disposizioni, che saranno in vigore fino al 25 marzo vanno ad aggiungersi a quelle previste dal precedente decreto del 9 marzo su tutto il territorio nazionale. Eccole.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Sono state sospese tutte le attività di commercio al dettaglio, come negozi di abbigliamento, di scarpe o librerie, con alcune eccezioni (consultabili nell’allegato 1 del decreto) legate ai beni di prima necessità. Parliamo ad esempio di farmacie, ipermercati, supermercati, discount e piccoli esercizi di alimentari; panettieri, macellai. Ma anche negozi di elettrodomestici, materiale informatico, ferramente, farmacie, edicole, tabaccai, prodotti per l’igiene personale.

Esclusi dalle misure anche il commercio online e il commercio all’ingrosso.
Sono commercianti all’ingrosso coloro che acquistano merci in nome e per conto proprio, e le rivendono ad altri commercianti (all’ingrosso o al dettaglio), ad utilizzatori professionali (industriali, artigiani, professionisti) o ad utilizzatori in grande (comunità, ospedali, enti pubblici, ecc.).

Rientra sempre nell’ambito del commercio all’ingrosso chi esercita l’attività di commercio relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei e ittici. 

Le attività commerciali al dettaglio autorizzate all’apertura sono aperte anche se si trovano in mercati o centri commerciali, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza di contingentamento, facendo entrare solo un numero ristretto di persone, e a distanza interpersonale di 1 metro

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Il decreto richiede la chiusura delle attività di ristorazione come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
Sono escluse invece mense e catering (ad esempio mense aziendali, chi si occupa della preparazione di pasti per ospedali e strutture sanitarie, e di pasti per aziende) e la ristorazione con consegna a domicilio (mantenendo il rispetto delle norme di sicurezza e igiene nel confezionamento e nel trasporto).

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, mense) aperti al pubblico nelle aree di servizio e rifornimento carburante che si trovano nelle strade normali e nelle autostrade, in stazioni dei treni, aeroporti, nelle stazioni lacustri e negli ospedali (con il rispetto delle distanze di sicurezza).

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA

Devono chiudere anche le attività che svolgono servizi alla persona, ovvero parrucchieri, estetisti e barbieri, con eccezione delle attività indicate nell’allegato 2 del decreto. Parliamo ad esempio di lavanderie e pompe funebri. 

CHI PUO’ CONTINUARE A LAVORARE?

Possono continuare a lavorare aziende e istituti che erogano servizi bancari, finanziari e assicurativi. Le imprese del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agroalimentare (comprese le filiere che forniscono beni e servizi a queste aziende). 

Non chiudono neanche le aziende di trasporto merci, corrieri espressi e dedicate al trasporto di persone. Aperte anche le amministrazioni pubbliche, attività produttive e professionali. Il tutto nel rispetto di alcune raccomandazioni.

RACCOMANDAZIONI PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI

Qualora sia possibile, i lavoratori delle attività produttive e professionali vanno fatti lavorare in smart working. In alternativa vanno messi in ferie o permesso retribuito, oppure in sospensione in attesa degli ammortizzatori sociali.

Dove non necessario, e se possibile, vanno sospese le attività di quei reparti non indispensabili per la produzione.

Va rispettata la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone e, laddove non sia possibile, vanno dotate di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine).

Vanno inoltre eseguite operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e vanno limitati gli spostamenti all’interno degli stessi, contingentando l’accesso agli spazi comuni.

SPOSTAMENTI

I dipendenti che devono lavorare in azienda possono spostarsi per andare e tornare dal luogo di lavoro; possono entrare e uscire dai territori e muoversi all’interno degli stessi per serie ragioni lavorative. I lavoratori possono spostarsi per lavoro solo se strettamente necessario e, qualora vengano fermati per un controllo, potendo comprovare, tramite autocertificazione, che vi era un’esigenza di lavoro.

Per quanto riguarda i normali spostamenti delle persone, la richiesta è di limitarli il più possibile. Anche in questo caso è necessario avere con sé l’autocertificazione dove sia indicato se si tratti di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute oppure legati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Leggi anche:

LE REGOLE DA RISPETTARE IN AZIENDA CONTRO IL COVID-19

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità, le storie e gli approfondimenti sul mondo del lavoro.