Decreto 22 marzo: chiudono le attività non essenziali

(foto Shutterstock)

Nuove restrizioni per il mondo del lavoro per contrastare il diffondersi del coronavirus

Il 22 marzo è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda i temi del lavoro, il decreto ordina di sospendere dal 23 marzo al 3 aprile (prorogato al 13 aprile con dpcm del 1 aprile) tutte le attività produttive industriali, commerciali, e professionali, a meno che queste non svolgano servizi pubblici essenziali o non siano di rilevante interesse generale. 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

L’elenco delle attività che possono rimanere operative, in stabilimento o negli uffici, è consultabile nell’allegato 1 del decreto.

Rimangono attivi il settore del comparto legato alla sanità, produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, prodotti e dispositivi sanitari e medici; la filiera agroalimentare, allevamento, logistica, corrieri e trasporto, vigilanza, chimica, plastica, carta, imballaggi, meccanica, manutenzioni e riparazioni che rientrino nell’allegato 1, e tessile (le aziende che producono dispositivi di protezione come mascherine, tute, camici, scarpe).

UFFICI, SERVIZI, PROFESSIONISTI

Tra le attività consentite sul posto di lavoro – nel rispetto delle regole indicate dal protocollo per la sicurezza dei lavoratori e privilegiando lo svolgimento delle mansioni da remoto – ci sono anche uffici pubblici, poste, banche, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri, veterinari e call center.

Per capire se la propria attività rientra tra queste è necessario consultare l’allegato 1 verificando il proprio codice Ateco.
È possibile che alcune aziende stiano svolgendo attività non conformi al codice con cui sono state inizialmente registrate in Camera di Commercio. In questo caso va contattato con urgenza il proprio commercialista prima del 25 marzo, data da cui saranno effettive le nuove misure, per effettuare modifiche al codice oppure per concludere i lavori in corso prima della sospensione.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ SOSPESE? 

Le attività sospese, che devono quindi fermarsi nelle unità produttive o nelle sedi di lavoro, oppure procedere solo in modalità di lavoro a distanza, sono ad esempio: acciaierie, produzione di abbigliamento, un certo tipo di produzione meccanica, lotterie e slot machine (ma non le tabaccherie), cantieristica edile, edilizia privata e traslochi.
Anche queste hanno tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

SMART WORKING

È importante specificare che, nel caso delle attività sospese, le imprese non sono chiuse, ma il lavoro può continuare a distanza o in smart working, dove possibile.

PRODUZIONE A CICLO CONTINUO

Le attività a ciclo continuo che non rientrano nell’allegato 1, ma la cui sospensione potrebbe mettere a rischio la successiva ripresa delle attività, devono attivare una procedura, inviando una comunicazione al Prefetto della provincia di appartenenza, spiegando le ragioni per cui dovrebbero proseguire. Nell’attesa di approvazione, è possibile procedere con la produzione.

COMMERCIO

 In merito al mondo del commercio all’ingrosso si deve far riferimento all’allegato 1, mentre per il commercio al dettaglio, valgono le misure del precedente dpcm dell’11 marzo. 

FILIERE PRODUTTIVE

Le attività funzionali necessarie ad assicurare la continuità delle filiere appartenenti all’allegato 1, o dei servizi di pubblica utilità, sono consentiteNel caso in cui queste attività non rientrino nell’allegato 1, va fatta richiesta al Prefetto come indicato sopra.

SPOSTAMENTI

Le persone possono spostarsi dal comune di residenza o domicilio solo per comprovate esigenze lavorative, per ragioni di assoluta urgenza, necessità o di salute, e sempre avendo con sé l’apposita autocertificazione.

divieti di mobilità e spostamento sono confermati e rafforzati dal 22 marzo, data a partire da cui i cittadini italiani non possono più spostarsi dal proprio comune per fare rientro a casa.

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