Decreto 7 agosto 2020: cosa prevede per crociere, terme, sport

Dpcm 7 agosto 2020 cosa prevede per crociere, terme, sport
(foto Shutterstock)

Nuove aperture per centri benessere e termali, crociere ed eventi sportivi. Introdotte limitazioni per gli spostamenti da e per l’Italia

Riaprono con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 gli ultimi settori ad aver subito forti limitazioni anche dopo il lockdown: via libera a crociere e centri termali, ma sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Alla luce dell’aggravarsi della situazione epidemiologica in alcun stati, il Presidente del Consiglio ha introdotto inoltre una serie di limitazioni per l’ingresso e la permanenza di cittadini e stranieri provenienti da determinati stati esteri.
Le nuove previsioni normative saranno valide fino al 7 settembre 2020.

Vediamo in questo articolo le principali novità introdotte dall’ultimo dpcm.

Crociere

Via libera ai viaggi in nave nel pieno rispetto del protocollo e delle linee guida elaborate dal Comitato tecnico scientifico. Potranno quindi effettuare un viaggio in crociera tutti coloro che non sono sottoposti alla misura della sorveglianza sanitario o isolamento domiciliare.
Tra le misure di prevenzione più importanti è prevista la misurazione della temperatura e la compilazione, prima dell’imbarco, di un questionario, sulla base del quale il personale sanitario della compagnia potrà individuare possibili situazioni a rischio.
Divieto di imbarco per tutti i passeggeri con temperatura corporea superiore a 37,5 °C o con tosse o difficoltà respiratorie, nonché per coloro che hanno avuto contatti negli ultimi 14 giorni con un soggetto risultato positivo al Covid-19

Infine, prima della partenza il comandante della nave dovrà fornire all’Autorità marittima i nominativi di tutti i passeggeri e dell’equipaggio.

Centri benessere e termali

Riaprono i centri benessere e i centri termali, ma con precise limitazioni. Viene consigliata la prenotazione per gli accessi alla struttura e rimane fermo il divieto di ingresso per i soggetti con temperatura corporea superiore a 37,5°C.
Niente “bagno turco” in più persone, ma le saune collettive sono ammesse. È infatti previsto che per il “bagno turco” “possa essere consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché siano garantite aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo”, mentre “è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro.”

Eventi sportivi

Via libera alla presenza del pubblico, ma solo per le manifestazioni minori. Quanto invece ai grandi eventi sportivi, non è ancora permessa la presenza degli spettatori.
Dal 1 settembre 2020 sarà consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi – definiti “di minore entità” – con massimo 1.000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. Solo in casi eccezionali, le singole regioni potranno autorizzare eventi con la partecipazione del pubblico oltre i limiti già previsti.

Per gli atleti stranieri, provenienti da Stati per i quali è prevista la quarantena o vi è il divieto di ingresso, è previsto l’obbligo di munirsi di apposito certificato di negatività rilasciato dopo essere stati sottoposti a tampone naso-faringeo eseguito non oltre le 48 ore antecedenti al loro ingresso in Italia.

Limitazioni agli ingressi e agli spostamenti da e per l’Italia

Il nuovo dpcm disciplina nel dettaglio le limitazioni degli spostamenti in ingresso e in uscita, introducendo nuovi divieti e obblighi di isolamento e quarantena, a seconda del Paese di provenienza

Vediamo nel dettaglio le principali novità.

I Paesi per i quali vige il divieto di ingresso

È vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non si applica ai cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari.

Gli spostamenti sono liberi, sia in ingresso che in uscita, senza alcun obbligo di motivazione, da e per Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. 

Al di fuori di questi paesi (es. USA, Cina, India), gli spostamenti – in ingresso e in uscita – potranno essere effettuati per lavoro, salute, assoluta necessità, rientro al domicilio, residenza o abitazione, motivi di studio. Restano vietati gli spostamenti diversi da quelli indicati sopra non motivati da una di queste ragioni.

In quali casi è previsto l’obbligo di isolamento domiciliare?

L’isolamento domiciliare di quattordici giorni è previsto per chiunque faccia ingresso in Italia e abbia soggiornato, nei 14 giorni precedenti all’ingresso, in un paese diverso da Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco.

Sono esonerati dall’obbligo di isolamento solo coloro che fanno ingresso in Italia, solo per 120 ore, a causa di comprovate ragioni di lavoro, salute o urgenza, e coloro che transitano in Italia per un periodo non superiore a 36 ore.

Resta inteso che chiunque entri in Italia da qualsiasi località estera sia tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia, in caso di controlli, una autodichiarazione .
Il modello di autodichiarazione per l’ingresso in Italia e ulteriori informazioni sono consultabili e scaricabili nel sito della Farnesina-Ministero degli Esteri.

 

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