Il premio 100 euro Covid-19 spettava ai lavoratori impiegati all’estero?

Cartoon con la scritta "No bonus"
(foto Shutterstock)

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: ha diritto al riconoscimento solo chi ha lavorato in Italia a marzo 2020 nelle sedi aziendali

L’uso massivo dello smart working, conseguente all’emergenza Covid-19, ha portato le aziende a interrogarsi su alcune questioni pratiche. Ad esempio, sull’eventuale spettanza o meno ai lavoratori impiegati all’estero del premio di 100 euro Covid-19, erogabile per il mese di marzo 2020 (dl 18 del 2020). Tale premio rappresentava un riconoscimento per i dipendenti che avevano lavorato nelle sedi aziendali a marzo 2020, ovvero all’inizio del primo lockdown.

In merito alla questione, sollevata da un contribuente, l’Agenzia delle entrate si è espressa con la risposta n. 271 del 2021, citando le circolari n. 8/E, 11/E e 18/E del 2021. In particolare affermando che già nella circolare n.11/E del 2020 era stata data risposta negativa al quesito, è stato quindi ribadito che per i dipendenti che prestavano attività lavorativa all’estero non spettava il premio in questione.

Il sostituto d’imposta italiano, cioè il datore di lavoro, poteva quindi erogare il “premio” di 100 euro solo ai lavoratori che lavoravano e risiedevano in Italia a marzo 2020.

Perché i 100 euro spettano solo ai lavoratori che avevano lavorato in Italia

Il Governo, ha sottolineato l’Agenzia delle entrate, voleva premiare solo i lavoratori dipendenti che a marzo 2020 avevano lavorato in Italia, nella sede di lavoro, in presenza e cioè sul luogo di lavoro, in trasferta presso clienti, o in missioni presso altre sedi dell’azienda nonostante la pandemia. Quindi solo a questi lavoratori spetta il premio di 100 euro e non anche ai dipendenti in smart working o impiegati all’estero.

 

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