Lavoratori fragili e rientro al lavoro: le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro

img 1: “Lavoratori fragili”
(foto Shutterstock)

Alcune misure speciali sono scadute a fine giugno: con la circolare 10962 del 5 luglio vengono fornite dall’Ispettorato del Lavoro importanti indicazioni per gestire il rientro in sede dei “lavoratori fragili”

L’Ispettorato del Lavoro risponde agli interrogativi formulati da più parti all’indomani della scadenza delle speciali misure di tutela a favore dei lavoratori fragili. Come disciplinare le assenze? Come si deve organizzare l’azienda per il rientro al lavoro in sede? Vediamo assieme le principali indicazioni.

Dal 1° luglio stop alle speciali misure di tutela

Chi sono i lavoratori fragili

Sono i dipendenti che, a causa delle patologie di cui sono affetti, sono esposti a maggiori rischi in caso di contagio da Covid-19.

Nel corso della pandemia, il Governo è intervenuto per tutelare questa particolare categoria di lavoratori.

Le tutele si sono mosse su due ambiti diversi: le assenze dal lavoro e la modalità di rendere la prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le assenze del lavoratore fragile sono state equiparate al ricovero ospedaliero. In questo modo le assenze sono state escluse dal computo del periodo di comporto.

Con riguardo alle modalità di rendere la prestazione lavorativa, è stato previsto che, di norma e se possibile, la prestazione lavorativa venga svolta in modalità di lavoro agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione oppure svolgendo specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Con il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, questa possibilità è stata estesa fino al 31 ottobre 2021.

Come si considerano le assenze dal 1 luglio?

Con la circolare n. 10962 del 5 luglio 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune importanti precisazioni.

Con riferimento alle assenze dal lavoro, l’Ispettorato sottolinea che, in assenza di nuovi interventi normativi, queste devono essere trattate secondo la disciplina ordinaria e dunque con gli istituti normalmente a disposizione del lavoratore (ferie, permessi retribuiti o non, aspettativa, ecc).

Come può tornare al lavoro il lavoratore fragile?

L’Ispettorato affronta poi l’ipotesi del dipendente che, dopo il periodo di assenza, intende rientrare al lavoro in sede.

Come si deve comportare l’azienda in questo caso?

L’Ispettorato fornisce delle indicazioni molto precise:

  • innanzitutto, la modalità di lavoro in smart working rimane, per questi lavoratori, la forma consigliabile di rendere la prestazione;
  • deve essere realizzata la cosiddetta “sorveglianza sanitaria eccezionale” e vanno osservati rigorosamente i Protocolli di Sicurezza;
  • va acquisito il parere del medico competente al fine di valutare “l’adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute, quali l’osservanza delle misure di sicurezza, eventualmente più restrittive, particolarmente volte ad evitare la rischiosa compresenza nell’ambito dei locali di lavoro, oltre che la limitazione della presenza a determinate giornate da individuarsi concordemente nell’arco settimanale o mensile.”

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