CCNL Vigilanza Privata: lo stipendio è incostituzionale e va rinegoziato

Salario minimo: per essere dignitoso e sufficiente deve essere superiore al reddito di cittadinanza
(foto Shutterstock)

In alcuni casi, il lavoratore ha diritto a denunciare la violazione dell’articolo 36 della Costituzione. Scopriamo insieme quali

Negli ultimi anni, molte sentenze dei Tribunali e della Cassazione hanno accolto i ricorsi presentati da lavoratori che lamentavano una retribuzione in violazione dell’articolo 36 della Costituzione.

Diversi casi analizzati presentavano, tuttavia, una particolarità: le retribuzioni oggetto di dibattito erano paradossalmente in linea con i livelli retributivi previsti nel contratto collettivo.

Nonostante questo, le cause sono state quasi sempre vinte dai dipendenti: un giudice di Catania, ad esempio, ha stabilito che la previsione contrattuale del CCNL Vigilanza Armata, che stabilisce una retribuzione di 4,80 € lordi all’ora, corrispondente a 680 euro netti al mese (addirittura meno del reddito di cittadinanza) è da ritenersi nulla per violazione dell’articolo 36.

Ma quali diritti ha il lavoratore che ritiene di essere sottopagato, e cosa stabilisce di preciso l’articolo 36 della Costituzione?

L’articolo 36 della Costituzione e la sua rilevanza

La nostra Costituzione definisce specifici diritti e doveri tra lavoratore e datore in merito ai rapporti lavorativi. A tal proposito, il già citato articolo 36 sancisce uno dei principi più importanti del nostro ordinamento giuslavoristico: “Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Questa previsione è da ritenersi vincolante in tutti i rapporti di lavoro: se le parti hanno previsto una retribuzione non proporzionata né sufficiente, quindi, la pattuizione sarà nulla, essendo in contrasto con la norma in questione.

Cosa succede se la retribuzione è prevista dal contratto collettivo?

A fronte delle richieste dei lavoratori, molte società si difendono sostenendo che le buste paga siano basate sui contratti collettivi applicati in azienda, spesso stipulati dalle sigle sindacali più importanti in Italia: è il caso del già citato contratto collettivo della vigilanza privata/servizi fiduciari e del CCNL multiservizi.

Secondo le recenti sentenze, tuttavia, il fatto che la retribuzione sia stata prevista in accordi collettivi non significa che questa possa essere al di sotto del minimo costituzionale

La Corte di Cassazione ha affermato più volte che, nel caso in cui la retribuzione sia in linea con il CCNL, si applicherà sì una presunzione di adeguatezza, ma una presunzione relativa: il lavoratore, in altre parole, potrà fornire elementi al Giudice per superare la presunzione e accertare che, in realtà, lo stipendio offerto è al di sotto del minimo costituzionale

Che cosa deve valutare il Giudice?

Ma cosa dovrà valutare in concreto il Tribunale? In questo caso andrà effettuato un confronto esterno, considerando i contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi nel settore (o in settori analoghi) e osservando la sola retribuzione, esclusi compensi aggiuntivi, quattordicesima e scatti di anzianità.

Se la retribuzione tabellare dovesse essere incompatibile con quanto sancito dall’articolo 36, si dovranno valutare altre previsioni contrattuali, che potrebbero portare a un aumento dello stipendio riconosciuto.

La retribuzione non può essere inferiore al reddito di cittadinanza

Nell’esame di adeguatezza della retribuzione, il tribunale può inoltre considerare anche altri aspetti.

Nella già citata recente sentenza del Tribunale di Catania, il Giudice ha in effetti ritenuto che la presunzione di adeguatezza del contratto collettivo in questione venisse meno anche da un paragone con il reddito di cittadinanza.

Nella motivazione si legge che “è lo stesso legislatore a definire il reddito di cittadinanza misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale”.

Sulla base di queste finalità, il Tribunale catanese ha paragonato l’importo dell’assegno e lo stipendio riconosciuto al lavoratore, osservando che il reddito di cittadinanza ammonta a 780 euro netti mensili, mentre il dipendente in questione, a fronte di 40 ore settimanali, ha percepito 613 euro netti

Anche dall’analisi di tale dato il Giudice ha concluso, dunque, che “appare evidente che il CCNL Vigilanza Privata – sezione Servizi Fiduciari prevede una retribuzione oggettivamente inidonea a soddisfare i canoni fissati dall’articolo 36 della Costituzione”.

Cosa fare in caso di retribuzione inferiore al minimo costituzionale?

Il lavoratore che ritiene di essere sottopagato può chiedere che il proprio stipendio venga adattato al minimo tabellare previsto dagli altri contratti collettivi, indicando un CCNL che includa mansioni analoghe e precisando la specifica retribuzione prevista.

Se il Tribunale dovesse ritenere correttamente applicabile l’altro contratto collettivo, si procederà quindi al riconoscimento delle differenze retributive.

 

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