Trasferte di lavoro in Italia e all’estero: le nuove regole

(foto Shutterstock)

Gli spostamenti fino al 15 giugno: quando si possono effettuare? Occorre portare con sé l’autocertificazione? C’è obbligo di quarantena al rientro?

Prima dell’avvio della fase due dell’emergenza coronavirus, il d.l. n. 33 del 16 maggio 2020 e il DPCM attuativo del 17 maggio 2020 hanno introdotto nuove regole per i viaggi di lavoro da e verso l’estero. 

Le misure di cui vi parleremo in questo articolo si allentano con il trascorrere del tempo, nell’ottica di un prevedibile decremento dell’incidenza del virus sulla popolazione.

TRASFERTE DALL’ITALIA ALL’ESTERO

Periodo 18 maggio – 2 giugno

Fino al 2 giugno gli spostamenti da e per l’estero (UE e extra-UE) sono consentiti solo eccezionalmente per specifiche e motivate ragioni, tra cui le “comprovate esigenze lavorative”.

Le trasferte devono essere assolutamente necessarie e non prorogabili, ossia tali da incidere negativamente sulla funzionalità dell’azienda se non effettuate. Diversamente, nella logica del distanziamento sociale e della riduzione degli spostamenti non necessari, si ricade nella regola generale della sospensione/annullamento di tutte le trasferte e viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati, stabilita dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020.

Dal momento che le esigenze lavorative devono essere “comprovate”, è necessario che il lavoratore in trasferta porti con sé, oltre all’autocertificazione, documentazione aziendale attestante l’esigenza lavorativa dello spostamento e possibilmente anche la necessità e l’urgenza della stessa.

Fino al 2 giugno 2020, si potrà entrare e/o rientrare in Italia senza dover osservare il periodo di “quarantena” di 14 giorni solo qualora la trasferta all’estero abbia una durata non superiore a 72 ore, prorogabili di altre 48 (di fatto 5 giorni tra entrata e uscita dall’Italia).
Sono state quindi di fatto liberalizzate le cosiddette trasferte brevi all’estero.
Per le trasferte di
durata superiore permane ancora l’obbligo dell’isolamento fiduciario per il lavoratore che rientra in Italia.

Periodo 3 giugno 2020 – 15 giugno 2020

In questo periodo occorre distinguere tra trasferte fatte in UE, area Schengen, UK, Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, San Marino o verso altri Paesi.

Trasferte verso UE, area Schengen, UK, Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, San Marino

Dal 3 giugno 2020 tali spostamenti sono sempre consentiti, anche senza le ragioni lavorative. Inoltre viene meno l’obbligo della quarantena di 14 giorni quando si rientra in Italia. Pertanto il trasfertista che rientra in Italia a partire dal 3 giugno 2020 da uno di questi Paesi, indipendentemente dalla durata del soggiorno, non è più soggetto all’obbligo di isolamento fiduciario, facendo unicamente fede la data del rientro.

Trasferte verso altri Paesi

Per l’effettuazione di queste trasferte permane la necessità delle comprovate esigenze lavorative e al rientro persiste l’obbligo della quarantena di 14 giorni, con l’unica eccezione delle trasferte brevi (72 ore e le 48 ulteriori eventualmente autorizzate).

Periodo successivo al 15 giugno 2020

Il DPCM 17 maggio non fornisce indicazioni al riguardo, anche se è atteso un allentamento dei vincoli per i viaggi verso altri Paesi, analogamente a quanto attualmente stabilito per le trasferte verso i Paesi del primo gruppo.

ATTENZIONE: in ogni caso è importante ricordare che devono essere conosciute e osservate anche le regole del Paese di destinazione.

TRASFERTE VERSO L’ITALIA

Quanto agli spostamenti verso il nostro Paese, il DPCM 17 maggio 2020 prevede che, a far data dal 18 maggio, tutti i cittadini provenienti da UE, area Schengen, UK, Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, San Marino, che entrano in Italia per comprovate ragioni di lavoro, sono esclusi dall’obbligo della quarantena di 14 giorni, indipendentemente dal numero di giorni di permanenza in Italia. 

Per le persone provenienti da altri Paesi valgono le medesime regole generali previste dal nostro Paese per le trasferte verso tali destinazioni (obbligo di quarantena di 14 giorni all’ingresso in Italia, tranne il caso di uscita dall’Italia entro 72 ore e eventuale proroga di 48 ore).

 

 

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