Cosa sono i permessi ex Legge 104, come utilizzarli
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Cosa sono i permessi ex Legge 104 e come utilizzarli

I permessi ex Legge 104/92 sono permessi richiedibili da persone con disabilità o da chi li assiste, siano essi familiari, parte di un’unione civile o conviventi. 

 

Permessi ex L. 104/92: cosa sono e chi ne ha diritto? 

I lavoratori portatori di handicap o coloro che assistono un familiare portatore di handicap possono beneficiare di 3 giorni di permessi retribuiti dall’INPS al mese, fruibili anche a ore.

Possono richiedere i permessi ex legge 104/92:

  • il coniuge della persona con disabilità;
  • il parente o l’affine entro il secondo grado;
  • il parente o l’affine entro il terzo grado.

Il familiare da assistere, invece, deve essere nella condizione di disabilità grave accertata dalla ASL e non deve essere ricoverato.

 

Coppie civili e unioni di fatto possono usufruirne? 

Con circolare n. 36/2022 l’INPS è ritornata a chiarire, dopo una prima circolare del 2017, che questi permessi possono essere richiesti anche:

  • dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • dal convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente (non anche nel caso in cui si intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente).

 

Permessi Legge 104/92: come usufruirne? 

Per godere dei permessi previsti dalla l. 104/92, i lavoratori dipendenti devono inviare una specifica domanda all’INPS e devono essere in possesso dell’attestazione della disabilità grave, propria o del familiare, riconosciuta dall’apposita commissione medica integrata ASL/INPS. 

Una volta inviata la domanda è sufficiente consegnarne copia al datore di lavoro e comunicare con preavviso l’intenzione di voler fruire dei giorni o ore di permesso.

 

I permessi ex l. 104/92 sono compatibili con altri istituti?

I permessi ex l.104/92 ad ore sono compatibili con la fruizione del congedo parentale a ore sia per l’assistenza ai familiari sia per sé stessi. 

Maturano inoltre quando si è in malattia e possono essere fruiti anche dopo il rientro e in assenza di ripresa lavorativa. Non possono invece essere fruiti durante il periodo di malattia.

Infine, in caso di cassa integrazione, se il lavoratore è stato sospeso a zero ore, non gli spetterà alcun permesso; se la sospensione è iniziata successivamente a un periodo lavorato nel mese, i permessi ex l. 104/92 gli spetteranno ma andranno riproporzionati, mentre se il lavoratore è stato sospeso solo parzialmente i permessi spetteranno in misura proporzionata alla prestazione lavorativa.