I permessi ex Legge 104/92 sono permessi richiedibili da persone con disabilità o da chi li assiste, siano essi familiari, parte di un’unione civile o conviventi.
I lavoratori portatori di handicap o coloro che assistono un familiare portatore di handicap possono beneficiare di 3 giorni di permessi retribuiti dall’INPS al mese, fruibili anche a ore.
Possono richiedere i permessi ex legge 104/92:
Il familiare da assistere, invece, deve essere nella condizione di disabilità grave accertata dalla ASL e non deve essere ricoverato.
Con circolare n. 36/2022 l’INPS è ritornata a chiarire, dopo una prima circolare del 2017, che questi permessi possono essere richiesti anche:
Per godere dei permessi previsti dalla l. 104/92, i lavoratori dipendenti devono inviare una specifica domanda all’INPS e devono essere in possesso dell’attestazione della disabilità grave, propria o del familiare, riconosciuta dall’apposita commissione medica integrata ASL/INPS.
Una volta inviata la domanda è sufficiente consegnarne copia al datore di lavoro e comunicare con preavviso l’intenzione di voler fruire dei giorni o ore di permesso.
I permessi ex l.104/92 ad ore sono compatibili con la fruizione del congedo parentale a ore sia per l’assistenza ai familiari sia per sé stessi.
Maturano inoltre quando si è in malattia e possono essere fruiti anche dopo il rientro e in assenza di ripresa lavorativa. Non possono invece essere fruiti durante il periodo di malattia.
Infine, in caso di cassa integrazione, se il lavoratore è stato sospeso a zero ore, non gli spetterà alcun permesso; se la sospensione è iniziata successivamente a un periodo lavorato nel mese, i permessi ex l. 104/92 gli spetteranno ma andranno riproporzionati, mentre se il lavoratore è stato sospeso solo parzialmente i permessi spetteranno in misura proporzionata alla prestazione lavorativa.