È sempre obbligatorio? Ecco quando serve il consenso del lavoratore
È quella parte di tempo trascorso a lavoro oltre il normale orario.
Il normale orario di lavoro è disciplinato dal contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More che applica il datore di lavoro.
Ad esempio, per il dipendente di una impresa che applica il contratto collettivo Terziario Confcommercio, il lavoro straordinario è quello che eccede le 40 ore settimanali.
Il lavoro straordinario deve essere di durata contenuta.
È infatti necessario rispettare i limiti di durata della prestazione di lavoro settimanale che è, di regola, di 48 ore (art. 4 del d.lgs. 66/2003), salvo diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi e aziendali. Quindi è possibile fare almeno 8 ore settimanali di straordinario, sempre che il contratto collettivo preveda limiti diversi.
Qualora il contratto collettivo non contenga indicazioni specifiche, il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 8 ore settimanali per un massimo di 250 ore annue.
Non sempre. Di regola il lavoro straordinario nasce da un preventivo accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
Esistono tuttavia dei casi in cui si è obbligati ad effettuarlo e sono i seguenti:
Il lavoro straordinario deve sempre essere preceduto dal consenso del lavoratore nel caso di lavoratori studenti e in presenza di un giustificato e grave motivo che impedisca al lavoratore di rendersi disponibile.
No. Normalmente i contratti collettivi prevedono delle maggiorazioni a seconda che il lavoro straordinario sia stato prestato di giorno, di notte o in un giorno festivo. È obbligatorio per legge distinguere nel corpo della busta paga quante ore di lavoro straordinario sono state prestate e la relativa retribuzione e la sua maggiorazione.
Ad esempio:
Ogni contratto collettivo può riservarsi di articolare diversamente lo straordinario imponendo regole e limiti diversi a seconda delle particolari esigenze riscontrate dalle parti sociali nel settore interessato.