Un datore di lavoro può opporsi alla cessione del quinto dello stipendio stipulata da un dipendente? Cosa deve fare l’azienda dopo la notifica della cessione? Ne parla in questo video l’avvocato Castagnotto.
In questo episodio parliamo della cessione del quinto. In particolare, vediamo nel dettaglio se l’azienda si può opporre e quali sono i principali obblighi a suo carico.
Che cos’è la cessione del quinto?
È una modalità con cui i lavoratori dipendenti ottengono e pagano un finanziamento. Il lavoratore ottiene un prestito da una banca o da una finanziaria e per estinguere questo debito cede parte della propria retribuzione, pagando così mensilmente il proprio debito.
Si parla di cessione del “quinto” perché il quinto rappresenta la percentuale massima dello stipendio che può essere ceduta dal lavoratore all’istituto finanziatore. Possono richiederlo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se part time, per una durata massima di 10 anni.
Se invece il lavoratore ha un rapporto di lavoro a tempo determinato, può stipulare una cessione del quinto solo se questa ha una durata pari o inferiore a quella del rapporto di lavoro.
L’azienda partecipa alla cessione del quinto?
No, la cessione del quinto è un accordo privato tra lavoratore e banca o finanziaria. Il datore di lavoro non partecipa né alla trattativa, né alla firma della cessione.
L’azienda non deve fare nulla, non è obbligata a sottoscrivere alcuna autorizzazione o nulla osta.
Soprattutto, il datore di lavoro non può opporsi alla cessione del quinto stipulata dal proprio dipendente. Quindi il lavoratore non deve preoccuparsi degli eventuali malumori del proprio datore di lavoro, perché non si può opporre a tale forma di finanziamento.
Cosa deve fare l’azienda dopo la cessione del quinto?
Dopo la stipula, all’azienda viene notificata la cessione del quinto dello stipendio.
Dal mese successivo alla notifica, l’azienda è obbligata a versare il quinto (o la percentuale inferiore) direttamente alla banca o alla finanziaria.
Come anticipato, l’azienda non può opporsi alla cessione e non può rifiutarsi, nemmeno se lo chiede il lavoratore, di versare il quinto dello stipendio.
Se l’azienda si dimentica di versare il quinto a favore della banca, magari versandolo al dipendente, il rischio è che si ritrovi a dover pagare nuovamente tale percentuale, con aggravio di costi.
La trattenuta e il versamento devono essere operati su tutte le mensilità, quindi anche sulla tredicesima e quattordicesima.
Cosa deve fare l’azienda al termine del rapporto di lavoro?
Se il rapporto di lavoro con il dipendente cessa prima dell’intero pagamento del finanziamento, l’azienda deve darne comunicazione all’istituto finanziario, il quale invia una comunicazione alla società che attesta il debito residuo dovuto.
Al termine del rapporto il lavoratore ha diritto al pagamento del TFR. Tuttavia, nelle condizioni generali sottoscritte con la banca o la finanziaria, quasi sempre per l’estinzione del debito residuo, tutto il TFR viene ceduto a loro favore.
Ciò significa che l’azienda durante il rapporto non può concedere anticipi TFR e, quando il rapporto cessa, deve versare l’intero trattamento di fine rapporto direttamente alla banca fino a soddisfare l’eventuale debito residuo. Anche in questo caso ci vuole massima prudenza, per non rischiare che l’azienda si trovi costretta a pagare due volte la stessa somma.