L’Agenzia del lavoro, e il Potere disciplinare

L’Agenzia del lavoro, e il Potere disciplinare

Come funziona l’esercizio del potere disciplinare, ovvero il potere di rimproverare e sanzionare il lavoratore che ha commesso delle mancanze, nel caso di lavoro interinale o in somministrazione.


Nella puntata di oggi parleremo di come funziona l’esercizio del
potere disciplinare nel caso di lavoro interinale o in somministrazione.


Che cos’è il potere disciplinare?

È uno dei poteri che caratterizzano la posizione giuridica del datore di lavoro. Può essere definito come il potere di rimproverare e sanzionare il lavoratore che ha commesso delle mancanze o che ha realizzato dei comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare.

È previsto dall’art. 2106 del codice civile, secondo cui il datore di lavoro può adottare le sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente che abbia violato i doveri di diligenza, obbedienza o fedeltà. 

 

Come funziona il lavoro interinale?

Il lavoro interinale o lavoro in somministrazione è una particolare modalità di svolgimento del rapporto lavorativo. È una relazione che si instaura tra tre soggetti: l’agenzia del lavoro (o di somministrazione), il lavoratore e l’azienda utilizzatrice. 

Il rapporto di lavoro si instaura tra il dipendente e l’agenzia, mentre le prestazioni sono svolte “nell’interesse e sotto la direzione e il controllo” di un’altra società, detta “utilizzatrice”. Questa particolare forma di svolgimento del lavoro ha effetti anche con riguardo alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

 

Chi esercita questo potere nel lavoro interinale?

In questa particolare modalità, il lavoratore presta la propria attività nei locali e secondo le direttive dell’azienda utilizzatrice. Ne consegue che è la stessa utilizzatrice che si può accorgere di eventuali inadempimenti del lavoratore. Si pensi al caso in cui il dipendente rubi dei beni aziendali, si rifiuti di svolgere le mansioni oppure litighi o offenda gli altri colleghi. 

Ebbene, in tutti questi casi l’azienda utilizzatrice non può esercitare il potere disciplinare.

Infatti, secondo  l’art. 35 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il potere disciplinare è riservato all’agenzia di somministrazione, che lo deve esercitare sulla base delle informazioni trasmesse dalla azienda utilizzatrice.

Quindi, l’unico soggetto che può contestare validamente un comportamento al lavoratore e che può legittimamente adottare un provvedimento disciplinare, compreso il licenziamento, è l’agenzia di somministrazione.


E se il lavoratore viene sanzionato dalla azienda utilizzatrice?

Si tratta di una sanzione nulla e che non ha alcuna valore perché adottata da un soggetto che non ha il potere di sanzionare il lavoratore. Anzi, questo comportamento è molto rischioso, poiché il lavoratore potrebbe far valere queste circostanze in Tribunale e richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze della società utilizzatrice e non più della agenzia di somministrazione.