Scheda di sintesi
IN COSA CONSISTONO I RIPOSI GIORNALIERI?
Nel corso del 1° anno di vita del bambino, la madre lavoratrice ha diritto a periodi di riposo (permessi per allattamento), di durata pari a:
- 2 ore, anche consecutive, durante la giornata, se l’orario lavorativo giornaliero è pari o superiore a 6 ore. I periodi di riposo sono dimezzati (1 ora) se la lavoratrice utilizza un asilo nido interno o altra struttura idonea nelle immediate vicinanze;
- 1 ora, se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore. Anche in questo caso il periodo di riposo si dimezza (mezz’ora), se la lavoratrice si avvale di asilo nido in azienda o nelle immediate vicinanze della stessa.
I PERMESSI PER ALLATTAMENTO POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI ANCHE AL PADRE?
Gli stessi periodi di riposo possono essere riconosciuti anche al padre lavoratore, in queste circostanze:
- nel caso di affidamento esclusivo del figlio;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o grave infermità della madre.
COME FARE DOMANDA?
Le lavoratrici che intendono beneficiare dei permessi per allattamento devono fornire una comunicazione scritta al datore di lavoro.
I lavoratori, invece, sono tenuti a presentare domanda sia al datore di lavoro che all’INPS, per via telematica.
È RICONOSCIUTA UN’INDENNITÀ?
I permessi per allattamento sono interamente retribuiti.
L’indennità è a carico dell’INPS anche se, nella generalità dei casi, viene corrisposta dal datore di lavoro.
È importante ricordare che i permessi per allattamento non sono compatibili con il congedo parentaleÈ il diritto, riconosciuto in capo a entrambi i genitori, di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi anni di vita del bambino., neanche nel caso in cui quest’ultimo venga utilizzato a ore.
Questa scelta si spiega in ragione del fatto che le due misure hanno la stessa finalità, cioè quella di prendersi cura del bambino.