Il TFR deve essere liquidato al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, quindi in caso di licenziamento, dimissioniL’atto unilaterale con cui il lavoratore comunica di voler interrompere il rapporto lavorativo con il datore di lavoro. More, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, cessazione del rapporto di lavoro per il raggiungimento del termine apposto al contratto o morte del dipendente.
Se è stato lasciato in azienda non è necessario fare esplicita richiesta al datore di lavoro, infatti questo verrà erogato automaticamente. Tuttavia, è bene specificare che i tempi per il pagamento sono spesso disciplinati dai vari contratti collettivi.
Ciò vale anche quando il TFR è accantonato presso il Fondo di tesoreria Inps, cioè per le aziende con più di 50 dipendenti. In questo caso, infatti, la liquidazione è comunque erogata dal datore di lavoro anche per la quota di competenza del Fondo.
Se invece si è deciso per la destinazione a un fondo di previdenza complementare, è necessario richiederlo al fondo di previdenza complementare stesso ma solamente qualora siano maturati i requisiti.
Prima di aver maturato il diritto a percepire la pensione integrativa è possibile comunque richiedere l’anticipazione e il riscatto, così da avere a disposizione il TFR.
In questi casi bisogna capire quali sono le condizioni previste dal fondo di previdenza complementare. In linea generale l’anticipazione può essere richiesta:
Invece, è possibile richiedere il riscatto del TFR dal Fondo di previdenza complementare nella misura del 50% se il soggetto non lavora da oltre un anno, e totale se non lavora da almeno 4 anni. Le condizioni variano a seconda del fondo scelto.
Se l’azienda, alla cessazione del rapporto, non è in grado di liquidare il trattamento di fine rapporto, il lavoratore deve presentare domanda al fondo di garanzia Inps.
Questo istituto ha lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento della liquidazione del dipendente, in presenza di determinati requisiti.
Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse se il datore di lavoro è soggetto o meno alle procedure concorsuali.
La domanda va presentata dal lavoratore esclusivamente attraverso i servizi telematici sul sito dell’Inps o il call center, oppure presso i Patronati.
La richiesta può essere inviata a partire dalla data in cui il credito del lavoratore risulta definito dalla procedura concorsuale o dall’esito negativo dell’esecuzione individuale.
Il pagamento viene eseguito dal Fondo di Garanzia Inps entro 60 giorni dall’invio della domanda, con accredito direttamente sul conto corrente del beneficiario.
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