Allattamento e riposi giornalieri: la disciplina

(foto Shutterstock)

Scheda di sintesi

IN COSA CONSISTONO I RIPOSI GIORNALIERI?

Nel corso del 1° anno di vita del bambino, la madre lavoratrice ha diritto a periodi di riposo (permessi per allattamento), di durata pari a:

  • 2 ore, anche consecutive, durante la giornata, se l’orario lavorativo giornaliero è pari o superiore a 6 ore. I periodi di riposo sono dimezzati (1 ora) se la lavoratrice utilizza un asilo nido interno o altra struttura idonea nelle immediate vicinanze;
  • 1 ora, se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore. Anche in questo caso il periodo di riposo si dimezza (mezz’ora), se la lavoratrice si avvale di asilo nido in azienda o nelle immediate vicinanze della stessa.

I PERMESSI PER ALLATTAMENTO POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI ANCHE AL PADRE?

Gli stessi periodi di riposo possono essere riconosciuti anche al padre lavoratore, in queste circostanze:

  • nel caso di affidamento esclusivo del figlio;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
  • in caso di morte o grave infermità della madre.

COME FARE DOMANDA?

Le lavoratrici che intendono beneficiare dei permessi per allattamento devono fornire una comunicazione scritta al datore di lavoro.
I lavoratori, invece, sono tenuti a presentare domanda sia al datore di lavoro che all’INPS, per via telematica.

È RICONOSCIUTA UN’INDENNITÀ?

I permessi per allattamento sono interamente retribuiti.
L’indennità è a carico dell’INPS anche se, nella generalità dei casi, viene corrisposta dal datore di lavoro.
È importante ricordare che i permessi per allattamento non sono compatibili con il congedo parentale, neanche nel caso in cui quest’ultimo venga utilizzato a ore.
Questa scelta si spiega in ragione del fatto che le due misure hanno la stessa finalità, cioè quella di prendersi cura del bambino.

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