Assegno ordinario di invalidità: si può revocare?

(foto Shutterstock)

Come funziona l’assegno di invalidità, quali sono i requisiti e le scadenze, e cosa può portare alla revoca

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata su domanda, in favore di coloro che presentano una capacità lavorativa ridotta. Non è quindi una vera e propria prestazione pensionistica. 

Questo trattamento ha validità triennale e deve essere confermato due volte prima di venire riconosciuto definitivamente.

La domanda di rinnovo deve essere presentata rispettando le scadenze previste dalla legge. In questo articolo vedremo cosa può succedere subito dopo l’invio della richiesta e cosa può portare alla revoca dell’assegno.

Visita di verifica

La legge prevede che i titolari dell’assegno di invalidità possano, in qualsiasi momento, essere sottoposti a una visita per la verifica dei requisiti richiesti per avere diritto al sussidio.

In seguito alla visita, che viene effettuata da un medico-legale, l’INPS potrebbe decidere di revisionare la pratica. Di conseguenza, la persona che percepisce l’assegno potrebbe non riceverlo più.

Conferma del trattamento

L’assegno di invalidità non è erogato in via definitiva sin dal primo accertamento.

Se sono rispettati i requisiti per ottenerlo, avrà una durata limitata e dovrà essere rinnovato, su domanda dell’interessato, per almeno due volte.

In particolare, il percettore dovrà presentare domanda di rinnovo alcuni mesi prima della data di scadenza, fissata a tre anni

Ricapitolando, quindi, l’interessato dovrà presentare:

  • una prima domanda di riconoscimento: verificati i requisiti, potrà essere erogato un assegno con durata limitata a tre anni
  • una seconda domanda, entro la scadenza dei tre anni, basata sul mantenimento dei requisiti
  • una terza e ultima domanda entro la fine dei sei anni dalla data della prima domanda per vedersi confermato o meno il trattamento in via definitiva.

Di norma, quindi, nell’arco di sei anni l’assicurato potrà essere visitato fino a tre volte. Nell’arco di questo periodo, possono essere inoltre fissate ulteriori visite di revisione. Ad esempio, quando è previsto un intervento chirurgico che possa risolvere la situazione invalidante.

Dopo tre riconoscimenti, l’assegno di invalidità diventa stabile e duraturo, ma ciò non vuol dire che ci possano essere ulteriori visite di revisione da parte di un medico-legale incaricato.

Quali possono essere i motivi di revoca?

I requisiti per continuare a godere del trattamento economico possono essere interrotti al verificarsi di diverse ipotesi.

Una volta accolta la prima domanda, il principio essenziale per mantenere il sussidio si basa sull’avere la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo.

Facciamo quindi un esempio di cause che possono portare all’interruzione:

  • le infermità riscontrate non hanno mai impedito al soggetto di lavorare in modo degno e nel rispetto delle sue particolarità. In questo caso, la capacità di lavorare è quindi ridotta, ma non in maniera tale da escludere lo svolgimento di un lavoro riadattato alle nuove particolarità
  • a seguito di un miglioramento dello stato psicofisico del soggetto, la capacità di lavorare è aumentata. In questo caso, il soggetto supera la soglia di un terzo della capacità lavorativa, e quindi l’assegno non viene più erogato
  • un’ultima ipotesi può verificarsi quando il medico afferma che non c’è uno stato di invalidità. L’unico modo per difendersi, in questo caso, è conservare tutta la documentazione sanitaria che aveva portato all’accoglimento della domanda.

Si può lavorare?

I requisiti per l’erogazione del beneficio sono solo due: 

  • la riduzione della capacità lavorativa
  • la maturazione di cinque anni di contribuzione, di cui tre nei cinque precedenti alla domanda.

Nel periodo in cui si percepisce l’assegno, quindi, non è richiesto che il rapporto di lavoro sia cessato.

La riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, comunque, potrebbe prevedere nella maggior parte delle ipotesi un ridimensionamento delle attività svolte.

Al raggiungimento dell’età pensionabile, poi, il sussidio si trasformerà automaticamente in pensione ordinaria.

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