Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha risposto a un interpello che poneva il dubbio dell’esclusione degli smart workers dalla base di computo dell’organico
Il 9 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha dato risposta all’interpelloÈ una richiesta di chiarimenti che il contribuente, una società o un ente inoltra all’Agenzia delle Entrate per avere una risposta e una interpretazione formale della normativa. More posto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Verona, il quale si era chiesto se, come accade per i telelavoratori, gli smart workers non debbano essere conteggiati nell’organico al fine di determinare le cosiddette quote di riserva (cioè quei posti di lavoro in un’azienda destinati ai disabili). Quest’anno, a causa del Covid-19, si è infatti visto un largo utilizzo della modalità di lavoro agile che ha portato a fare delle comparazioni tra telelavoro e smart workingÈ una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, introdotta dalla l. 81/2017 e caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro per il dipendente. More.
Il telelavoro ha sicuramente in comune con lo smart working alcuni elementi che caratterizzano la modalità di lavorare, e cioè, a distanza e al di fuori dell’azienda. I due istituti però non sono la stessa cosa e non sono stati creati per lo stesso scopo.
Il dubbio dei Consulenti nasce dalla lettura della legge che prevede, ai fini delle assunzioni obbligatorie, l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori ammessi al telelavoro: tale previsione è generale e potrebbe essere applicata per analogia anche allo smart working.
Nonostante ciò la legge, oltre a prevedere l’obbligatorietà di assunzione di un certo numero di lavoratori disabili in base ai lavoratori presenti in un’azienda, prevede anche specifici casi di esclusione o esoneri parziali rispetto all’obbligo di assunzione dei disabili. Quest’ultimi, ribadisce il Ministero, sono però casi tassativi e non possono essere estesi per analogia; tale tassatività era già stata sancita dalla Corte di CassazioneÈ l’organo di vertice della magistratura ordinaria italiana e rappresenta l’ultimo grado di giudizio ricorribile. Ad essa spetta, in via definitiva, l’ultima parola sulla legittimità o meno di una sentenza. More con sentenza del 4 febbraio 2016 n. 2210.
Gli smart workers, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, devono essere conteggiati a tutti gli effetti come organico aziendale, in quanto nella legge che regola il lavoro agile non esistono previsioni per la loro esclusione.