Quando un datore di lavoro decide di assumere un dipendente con più di 50 anni, si trova davanti a due strade. Una è quella di godere di alcuni sgravi previsti, l’altra è quella di assumere con contratto di apprendistato, se ne esistono i presupposti.
Quest’ultima opzione è a tempo indeterminato e generalmente è finalizzata all’occupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 19 anni. Alcuni tipi, però, sono rivolti a categorie persone con età più avanzate ma che hanno bisogno di un ulteriore periodo di formazione affiancato all’attività lavorativa.
L’obiettivo primario di questa forma di contratto, infatti, è accrescere la professionalità e le competenze specifiche di un mestiere, per una successiva stabilizzazione nel mercato del lavoro.
Lo sgravio per l’assunzione di un lavoratore che abbia già compiuto i 50 anni essenzialmente diminuisce la quantità di contributi che il datore deve versare all’INPS e all’INAIL.
Possono essere pagati solo metà dei contributi previsti, per una durata di 12 o 18 mesi, qualora venga assunto a tempo indeterminato un dipendente over 50 che, da almeno 13 mesi:
Si tratta quindi di una misura che incentiva all’assunzione senza che lo sgravio vada a influire su quanto andrà a percepire la persona che verrà assunta.
Un’altra opzione è rappresentata dall’apprendistato di reinserimento. Con questo tipo di contratto, il legislatore ha cercato di venire incontro alle necessità dei cittadini disoccupati, introducendo delle regole rivolte alla qualificazione o riqualificazione professionale anche per queste figure.
I beneficiari di un trattamento di disoccupazione, infatti, possono essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante, senza alcun limite di età.
È richiesto che l’assunzione debba avvenire durante il periodo di effettiva percezione della NASpI.
Questa forma di contratto presenta le stesse caratteristiche di quello professionalizzante. Elenchiamo qui di seguito i punti chiave di questo tipo di contratto:
Si può affermare quindi che, se lo sgravio over 50 coinvolge solo il datore di lavoro, il rapporto di lavoro di apprendistato coinvolge anche il dipendente che, in cambio di una formazione qualificante al lavoro che andrà a fare, accetta di ottenere temporaneamente uno stipendio più basso.
Questo tipo di contratto, infatti, gode da una parte di sgravi contributivi, ma dall’altra prevede una retribuzione che si attesta generalmente al 70% rispetto a quella normale, per il primo periodo di lavoro.
Poiché si tratta di una tipologia di contratto appositamente pensata per la formazione del lavoratore, è da considerarsi nullo quando viene stipulato con un soggetto già in possesso della qualificazione che dovrebbe essere raggiunta alla fine del percorso.
Generalmente, non è ritenuto accettabile neanche nel caso in cui il lavoratore abbia già sostenuto periodi di lavoro in mansioni uguali alla futura qualifica per un ammontare pari o superiore alla metà dei mesi di apprendistato che sarebbero previsti da CCNL.
Facciamo un esempio: un soggetto ha lavorato come saldatore qualificato per 25 mesi; non dovrebbe essere assunto come apprendista saldatore da una nuova azienda, ma direttamente come operaio qualificato.
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