In caso di cessione del quinto dello stipendio da parte del lavoratore, il datore non può opporsi alla cessione, ogni mese deve effettuare il pagamento e prestare attenzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro
La cessione del quinto è il metodo di finanziamento più diffuso tra i lavoratori dipendenti. Il lavoratore ottiene un prestito da una banca o da una finanziaria e, per estinguere questo debito, cede parte (un quinto) della propria retribuzione. In questo modo, il lavoratore paga mensilmente il proprio debito. La materia è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 1950, estesa a tutti i rapporti di lavoro, sia pubblici che privati.
Si parla di cessione del “quinto” perché questa rappresenta la percentuale massima di stipendio che può essere ceduta dal lavoratore all’istituto finanziatore. Il limite si applica sullo stipendio netto mensile e su ciascuna mensilità, dunque anche su eventuali tredicesima e quattordicesima.
Ci sono poi precisi limiti di durata e preclusioni per alcune categorie di lavoratori.
No, la cessione del quinto è un accordo privato tra lavoratore e banca o finanziaria. Il datore di lavoro non partecipa né alla negoziazione, né alla firma della cessione. L’azienda non deve fare nulla e non è obbligata a sottoscrivere alcuna autorizzazione o nulla osta. Inoltre, il datore di lavoro non può opporsi alla cessione del quinto stipulata dal proprio dipendente.
Dopo la stipula, all’azienda viene notificata la cessione del quinto dello stipendio.
Dal mese successivo alla notifica, l’azienda è obbligata a versare il quinto (o la percentuale inferiore) direttamente alla banca o alla finanziaria. Come anticipato, l’azienda non può opporsi alla cessione e non può rifiutarsi, nemmeno se lo chiede il lavoratore, di versare il quinto dello stipendio.
La trattenuta e il versamento devono essere operati su tutte le mensilità, quindi anche sulla tredicesima e quattordicesima.
Se il rapporto di lavoro con il dipendente cessa prima dell’intero pagamento del finanziamento, l’azienda deve darne comunicazione all’istituto finanziario, il quale invia successivamente una comunicazione alla società che attesta il debito residuo dovuto.
Al termine del rapporto il lavoratore ha diritto al pagamento del TFR. Tuttavia, nelle condizioni generali sottoscritte con la banca o la finanziaria, quasi sempre per l’estinzione del debito residuo, tutto il TFR viene ceduto a loro favore. Ciò significa che l’azienda durante il rapporto non può concedere anticipi TFR e, quando il rapporto cessa, deve versare l’intero trattamento di fine rapporto direttamente alla banca fino a soddisfare l’eventuale debito residuo.
Leggi anche:
Cos’è la cessione del quinto dello stipendio?