Il codice civile (art. 2095) individua quattro categorie di lavoratori subordinati: dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Il dirigente ricopre un ruolo di grande responsabilità all’interno dell’organizzazione, cioè quello di coordinare e gestire gli obiettivi dell’impresa, e nell’esercizio della sua funzione dà direttive a una parte o a tutta l’azienda.
La legge non dà indicazioni sulle caratteristiche che deve avere un lavoratore per poter essere inquadrato nella categoria dirigenziale. Queste vengono definite dai diversi contratti collettivi nazionali e dalla giurisprudenza.
In genere, chi appartiene a questa categoria si distingue per l’autonomia e l’elevata discrezionalità con la quale può prendere decisioni, ma resta comunque un lavoratore dipendente, che quindi deve rispondere del loro operato al suo superiore, cioè l’amministratore.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti è regolato dalle norme generali previste per tutti gli altri lavoratori, con alcune particolarità. Infatti, la legge esclude questa figura da alcune tutele previste per le altre categorie.
Ad esempio, in materia di orario di lavoro ai dirigenti si applicano solamente le disposizioni sul riposo settimanale, sulle ferie e sulle limitazioni al lavoro notturno, ma non si applica il limite orario, e dunque la disciplina sugli straordinari. Questo perché, data la sua natura e qualità, il lavoro dirigenziale non può essere commisurato a ore.
Per fare un altro esempio, anche in materia di licenziamento non valgono tutte le regole applicate al resto delle categorie.
Proprio perché i dirigenti hanno un rapporto di lavoro particolare, e perché non rientrano in alcune tutele previste dalla legge, non viene applicato il contratto collettivo valido per le altre categorie, ma dei contratti collettivi specifici. Ad esempio, il contratto collettivo per i dirigenti del terziario o quello per i dirigenti dell’industria.
Sono figure che appartengono a categorie diverse, perciò l’ampiezza delle loro funzioni è differente.
Mentre il dirigente si occupa di gestire l’intera azienda, o un ramo autonomo, o comunque funzioni rilevanti nell’ambito di organizzazioni complesse, il quadro o l’impiegato sono responsabili solamente di un servizio, un ufficio o un reparto e svolgono la loro attività sotto il controllo di un dirigente o dell’imprenditore. I loro poteri e le loro responsabilità sono quindi limitate.
Nelle aziende con un’organizzazione più complessa possono esserci più livelli suddivisi gerarchicamente. Di solito si dividono in top manager, dirigenti medi e dirigenti minori. In questi casi, ciascun lavoratore gode comunque di ampia autonomia decisionale, ma circoscritta al loro livello.
Non bisogna confondere questa categoria con la figura del dirigente ai fini della sicurezza. Non è detto, infatti, che rientri nella categoria legale dei dirigenti.
Ai fini della sicurezza sul lavoro, quest’ultima è una persona con competenze professionali e poteri gerarchico-funzionali proporzionate alla natura dell’incarico assegnatogli dal datore di lavoro e, per tale motivo, idoneo a organizzare l’attività lavorativa e a vigilare su di essa.
Si occuperà quindi di attuare i compiti organizzativi e di vigilanza previsti dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro, indipendentemente dal suo inquadramento.
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