Il Fondo gestito dall’INPS che tutela i lavoratori da riduzione o sospensione dal lavoro se l’azienda non può applicare la Cassa integrazione guadagni
Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) è un sostegno economico pensato per aiutarti quando la tua azienda attraversa un periodo di difficoltà e deve ridurre o sospendere temporaneamente l’attività.
È destinato ai datori di lavoro che non possono accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria e che hanno almeno un dipendente. Il FIS interviene in situazioni non dipendenti dalla volontà del datore o del lavoratore, come crisi economiche o riorganizzazioni aziendali.
L’assegno pagato copre fino all’80% della retribuzione, per un periodo massimo che varia in base alle dimensioni dell’azienda. Per poter accedere al FIS, devi avere almeno 30 giorni di anzianità presso l’unità produttiva interessata.
Il Fondo FIS sta a significare Fondo di Integrazione Salariale ed è gestito dall’INPS, che interviene a sostegno del reddito dei lavoratori la cui attività lavorativa è stata sospesa o ridotta.
Le causali di sospensione o riduzione del lavoro sono le stesse della cassa integrazione, e quindi:
In alcuni di questi casi, quindi, il FIS interviene per evitare o ridurre i licenziamenti di personale.
Il Fondo di Integrazione Salariale è finanziato da contributi versati sia dai datori di lavoro che da te, come lavoratore. In busta paga lo trovi indicato come “Contributo FIS”, con una quota a tuo carico che si aggira tra lo 0,167% e lo 0,267%, calcolata sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali.
L’assegno pagato dal FIS copre solo una parte della retribuzione per i periodi in cui non lavori. La percentuale pagata arriva all’80% dello stipendio che ti sarebbe spettato per le ore non prestate, entro i limiti fissati ogni anno.
La durata del sostegno e le modalità di pagamento cambiano in base alla dimensione dell’azienda, in particolare se ha più o meno di 5 dipendenti. Per ricevere questa integrazione salariale, devi avere almeno 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva.
Se sei un datore di lavoro con almeno un dipendente e non rientri nei settori coperti dalla Cassa integrazione, né aderisci a Fondi di solidarietà bilaterali, devi seguire la disciplina del Fondo di Integrazione Salariale.
Ad esempio, le aziende del settore commercio rientrano in questo gruppo, perché non possono accedere alla cassa integrazione ordinaria.
I destinatari e beneficiari del trattamento di integrazione sono tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Sono compresi anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia di apprendistato. Restano esclusi solo i dirigenti.
Per avere accesso al trattamento, è necessario che tu abbia almeno 30 giorni di anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva alla data di presentazione della domanda.
Il FIS viene pagato direttamente in busta paga.
La misura della prestazione è fissata nell’80% della retribuzione che ti sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, con il limite massimo delle ore previste dal contratto.
Ad esempio, se lavori full time in un’azienda del settore commercio e, a seguito della domanda di FIS, il tuo orario viene ridotto a 15 ore settimanali, il fondo interverrà fino a coprire le 40 ore settimanali previste da contratto.
Esiste un tetto massimo di pagamento della prestazione, che per il 2025 è pari a 1.404,03 € lordi, su cui si applicano un’aliquota contributiva del 5,84% e la tassazione. Gli importi vengono rivalutati ogni anno in base all’andamento ISTAT.
Ricorda che, se durante il periodo di FIS svolgi un’altra attività di lavoro autonomo o subordinato, non hai diritto al trattamento per le giornate in cui hai lavorato altrove.
L’ assegno di integrazione salariale, spetta ai datori di lavoro che hanno almeno un dipendente.
La domanda dev’essere presentata dal datore di lavoro e la durata massima del FIS è diversificata in base al motivo per cui viene richiesta e al numero di dipendenti:
Per biennio mobile s’intende un periodo pari a due anni che viene calcolato a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda da parte dell’azienda per ogni singola unità produttiva.
La richiesta per accedere all’assegno di integrazione salariale del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) non può essere presentata direttamente da te, ma deve partire dal datore di lavoro o da un intermediario abilitato.
C’è una finestra temporale ben definita per inviare la domanda: non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Se la domanda viene inviata prima dei 30 giorni, non sarà accettata. Se invece viene inoltrata oltre i 15 giorni, la prestazione verrà comunque riconosciuta, ma non potrà coprire più di una settimana retroattiva rispetto alla data di presentazione.
In situazioni particolari, come eventi non prevedibili o inevitabili, sono possibili deroghe a queste scadenze.
Dal 1° luglio 2024, tutte le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite un applicativo all’interno della piattaforma OMNIA IS dell’INPS.
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