Esistono ore di assenza retribuita dal lavoro che spettano da contratto collettivo, come le ex festività e i ROL, e altri permessi specifici ad esempio per motivi familiari o per le persone disabili
I permessi sono delle ore “libere”, cioè di assenza generalmente retribuita, che il lavoratore dipendente può utilizzare per proprie necessità personali. Devono sempre essere richiesti al datore, il quale deve concederli al dipendente qualora egli li richieda.
I permessi più conosciuti, cioè quelli “generici”, in gergo tecnico si chiamano ROL ed ex festivitàEx festività o festività soppresse, rappresentano i giorni di festività non più riconosciuti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che sono stati convertiti in ore di permesso retribuite ulteriori rispetto ai ROL. More. Sono regolati dai contratti collettivi, che ne determinano la quantità annua spettante ad ogni lavoratore.
Oltre ai permessi ROL ed ex festività, il legislatore ha stabilito dei permessi speciali per alcune categorie di lavoratori, si pensi ai permessi legge 104/92 o a quelli per gli studenti.
Il legislatore ha sempre trovato soluzioni per tutelare i lavoratori, perciò ha legiferato a favore degli studenti, di chi si sposa, chi subisce violenze di genere, chi vive in situazione di difficoltà personale o grave infermità, o, per esempio, di chi si mette a disposizione del Paese rivestendo particolari cariche.
Una speciale disciplina è prevista ai fini della tutela della maternità e per sostenere chi adotta o prende in affido dei minori. A disposizione dei lavoratori vi sono soluzioni come il congedo di maternità, i permessi per l’allattamento, e il congedo parentale.
I permessi ROL (riduzione orario di lavoro) nascono per ridurre l’orario contrattuale del lavoratore al fine di consentirgli di conciliare la propria vita con il lavoro, mentre le ex festività compensano le ore delle festività religiose abolite (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo).
Ogni c.c.n.l. stabilisce la misura di tali permessi, che possono essere richiesti dai lavoratori per qualsiasi necessità personale, previo preavviso al datore di lavoro.
I permessi per motivi familiari possono essere richiesti per lutto o per gravi motivi di infermità.
C’è anche la possibilità di richiedere 2 anni di congedo per gravi motivi familiari.
Nel caso di lutto o di gravi motivi di infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, così come risultante all’anagrafe, spettano al lavoratore 3 giorni di permesso retribuito all’anno.
Per fruire di questi permessi il lavoratore deve rendere la certificazione del lutto o della grave infermità.
In caso di lutto o grave infermità i permessi vanno richiesti entro 7 giorni dall’evento. Nel caso di grave infermità, entro 5 giorni da quando si ritorna al lavoro.
Qualora occorrano gravi motivi familiari per sé e per la propria famiglia – come la necessità di prestare assistenza a seguito di decesso di un familiare, di cure per gravi patologie o per assistenza all’infanzia – il lavoratore può chiedere 2 anni di assenza non retribuita.
Il congedo matrimoniale è una tipologia particolare di “permesso” retribuito che può essere richiesta in concomitanza del matrimonio o dell’unione civileCoppia formata da soggetti, entrambi maggiorenni, dello stesso sesso, e riconosciuta da un punto di vista giuridico More al datore di lavoro. Salvo diverse disposizioni del contratto collettivo applicato, il congedo deve essere richiesto con almeno 6 giorni di anticipo. Può durare un massimo di 15 giorni per gli impiegati e di 8 giorni per gli operai.
Questo permesso deve essere richiesto al datore consegnandogli una dichiarazione sostitutiva o il certificato di matrimonio entro 60 giorni dalla data di celebrazione dello stesso.
I lavoratori affetti da disabilità o che assistono persone con disabilità, hanno diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti anche frazionabili ad ore, oppure, di 2 ore di permesso al giorno se lavorano 6 o più ore al giorno. Si tratta dei permessi legge 104/92.
Qualora si volesse fruire del permesso mensile ad ore andrà fatta un operazione per determinare il corrispondente valore in ore, cioè (numero di ore di lavoro settimanali da contratto/giorni di lavoro nella settimana ) x 3 = ore mensili utilizzabili.
Ad esempio un lavoratore che lavora 40 ore settimanali da lunedì al venerdì avrà diritto a 24 ore mensili (40/5 x 3 ore).
Le ore di permesso andranno riproporzionate nel caso in cui si presti lavoro con orario part time.
La richiesta dei permessi retribuiti 104 va fatta all’INPS. Il datore deve invece essere informato con congruo anticipo della volontà di assentarsi per la fruizione del permesso, salvo non intervengano motivi di assoluta necessità che ne impediscano il preavviso.
Esistono permessi particolari per le donne che hanno subito violenze di genere, per le quali sia stato attivato un percorso di protezione debitamente certificato dai servizi sociali, dalle case di accoglienza o dai centri antiviolenza. Ammontano a un massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giorni nelle giornate lavorative.
In tali giornate la lavoratrice percepisce un’indennità pari al 100% della retribuzione calcolata, prendendo a riferimento le voci fisse o continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrimestrale antecedente. Il valore dell’indennità è pari alla metà rispetto a quella giornaliera se si intende fruire del permesso ad ore.
Questi permessi vanno richiesti al datore almeno 7 giorni prima con specifico modulo.
Chi dona il sangue ha diritto a una giornata di riposo retribuito per recuperare le energie, ma solo nel caso siano stati donati almeno 250 grammi di sangue presso centri autorizzati che certifichino l’evento. Per fruire di tale permesso il lavoratore deve dichiarare al datore che la donazione è avvenuta gratuitamente.
Per chi dona il midollo osseo è prevista una tutela maggiore dal momento in cui l’intervento è particolarmente invasivo, infatti, il lavoratore può godere di permessi retribuiti per gli atti preliminari, per i prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità donatore-paziente, per l’accertamento dell’idoneità alla donazione, per i giorni di ricovero e la convalescenza post donazione.
Il lavoratore deve essere iscritto all’apposito Registro nazionale o regionale dei donatori di midollo e consegnare al datore di lavoro l’apposita certificazione.
Leggi anche:
I PERMESSI PER IL LAVORATORE DIPENDENTE – PARTE 2